Corte costituzionale
Sentenza n. 444/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 1916, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 8651
E' inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata in relazione alle norme disciplinanti l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., non applicabili nel giudizio a quo - vertente invece sull'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della predetta azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Massima n. 8652
E' inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo il quale procede con rito ordinario anziche' in qualita' di giudice del lavoro, nonche' per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, cod. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. - nella parte in cui non viene prevista l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n. 900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26 novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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