Corte costituzionale
Sentenza n. 370/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 370
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 370/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:370
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 22, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 13786
Tra due interpretazioni d'una legge ordinaria deve essere preferita quella che non solleva dubbi di legittimita'' costituzionale.
Massima n. 13787
Il principio di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.) non consente il blocco delle attivita' processuali penali "per lunghi tempi", ma soltanto sospensioni limitate temporalmente, necessarie per fini razionali.
Massima n. 13788
La concessione in sanatoria 'ex' art. 13, L. 28 febbraio 1985 n. 47 - la quale, ai sensi del successivo art. 22, comma terzo, costituisce causa speciale di estinzione dei reati urbanistici - concerne soltanto le opere abusive conformi sin 'ab initio' agli strumenti urbanistici, onde il suo rilascio presuppone l'accertata inesistenza di danno urbanistico, e, dunque, la mancanca 'ex tunc' di antigiuridicita' penale (sostanziale) del fatto imputato.
Massima n. 13789
La sospensione dell'azione penale relativa a violazioni edilizie per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47) non viola l'art. 112 Cost., in quanto - essendo finalizzata all'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo il cui rilascio e' causa di estinzione del reato - essa e' limitata al solo tempo (60 giorni) previsto per lo svolgimento del procedimento amministrativo in sanatoria, e pertanto non puo' protrarsi fino alla decisione in primo grado del ricorso al TAR eventualmente proposto in caso di diniego. Consegue che, esaurito il procedimento amministrativo, il giudizio penale e l'eventuale giudizio amministrativo devono proseguire autonomamente, restando cura dei privati e del TAR adoperarsi affinche' la sanatoria eventualmente disposta dal g.a. intervenga prima della chiusura del procedimento penale, in guisa che quest'ultimo possa concludersi con sentenza di non doversi procedere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 112 Cost. e relativa all'art. 22, L. n. 47, cit., in quanto la prevista sospensione paralizzerebbe l'azione penale 'sine die').
Massima n. 13790
La sanatoria delle violazioni edilizie prevista dall'art. 13, L.n. 47 del 1985, costituisce causa speciale di estinzione del reato urbanistico fondata sulla constatata inesistenza dell'antigiuridicita' sostanziale, e, cioe', su un dato attinente all'oggettiva lesivita' del fatto. Deve, pertanto, ritenersi che tutti i concorrenti nell'illecito siano legittimati a proporre la domanda di concessione in sanatoria prevista dallo stesso articolo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra i concorrenti nel reato cui e' applicabile la speciale causa di estinzione).
Massima n. 13791
Il rilascio (o il diniego), da parte della p.a.,della concessione in sanatoria 'ex' art. 13, L. n. 47 del 1985, non priva il giudice penale del potere di verificare la legittimita' dell'atto amministrativo e del relativo, sottostante procedimento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 101, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma terzo, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto - in punto di sussistenza od estinzione del reato urbanistico - vincolerebbe il giudice penale all'esito del procedimento amministrativo in sanatoria).
Massima n. 13792
La sospensione dell'azione penale in pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle violazioni edilizie (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47), non compromette l'incolumita' e la salute pubbliche nei casi in cui si proceda per reati urbanistici previsti da disposizioni che tutelano i beni suddetti, trattandosi di sospensione limitata nel tempo e, anzi, di breve durata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 cit.).
Massima n. 13793
Le disparita' di trattamento cui puo' dar luogo la p.a. concedendo o negando, a parita' di condizioni, la sanatoria che estingue il reato urbanistico, non integrano violazione dell'art. 3 Cost., in quanto i suddetti provvedimenti (e, in particolare, il diniego) restano soggetti ai rimedi, giurisdizionali e non, legislativamente previsti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost. dai Pretori di Pizzo, con ordinanza del 23 ottobre 1985 (Reg. Ord. n. 845/1985) Mascalucia, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. Ord. n. 692/1986) Catania, con ordinanza del 9 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 150/1987) ed Avola, con ordinanza del 19 dicembre 1986 (Reg. Ord. n. 151/1987);
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (nella parte in cui non prevede che la sospensione del giudizio e l'estinzione del reato possano applicarsi ai soggetti non legittimati a richiedere la concessione in sanatoria ex art. 13 della stessa legge) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pizzo, con la precitata ordinanza;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 101, 32, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Pizzo con la precitata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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