Corte costituzionale

Sentenza n. 369/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
369/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 39, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, comma 5, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 43, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 8-quater, decreto-legge n. 146 del 23 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 13774

L'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale relativo a reati urbanistici anteriori al 1^ ottobre 1983, attestando inequivocabilmente la volonta' degli imputati di valersi del "condono edilizio" di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, rende rilevanti, nel medesimo giudizio, le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la suddetta legge, pur se non sia stata (ancora) presentata la prescritta domanda di sanatoria.

Massima n. 13775

Il "condono edilizio" di cui agli artt. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non integra lo schema tipico dell'amnistia, in quanto quest'ultima, pur se "condizionata", produce autonomamente e direttamente, senza mediazione fattuale alcuna, l'estinzione della punibilita', mentre il condono opera solo a seguito della realizzazione, da parte dell'interessato, di una complessa fattispecie, la quale - lungi dall'esaurirsi nell'oblazione - e' insieme estintiva di effetti penali e, di regola, costitutiva di effetti amministrativi (sanatoria delle opere abusive, eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33, L. n. 47 cit.). Trattasi invero di una misura di clemenza particolare e atipica - operante (secondo la formula preferibile) come causa personale sopravvenuta di non procedibilita' e finalizzata ad "orientare" la condotta del reo susseguente al reato - mediante la quale il legislatore, premiando con l'impunita' l'autodenuncia degli abusi edilizi commessi fino al 1^ ottobre 1983, ha inteso cancellare un passato di illegalita' di massa e regolarizzare, fin dove possibile, l'assetto urbanistico del territorio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 79 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44, L. n. 47 cit.).

Massima n. 13776

Tutte le volte in cui il legislatore - interrompendo il nesso costante tra reato e punibilita' - utilizza quest'ultima per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, incidendo negativamente sul principio di eguaglianza, deve trovare la sua "giustificazione" nel quadro costituzionale, che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Nel caso del "condono edilizio", di cui alla L.n. 47 del 1985, tale giustificazione sussiste, avendo il legislatore ritenuto - con valutazione discrezionale e incensurabile - che le fondamentali esigenze sottese al governo del territorio (artt. 41, commi secondo e terzo, 42, comma secondo, 9, comma secondo, Cost.) non potevano essere validamente difese per il futuro se non attraverso l'estinzione della punibilita' dei passati abusi edilizi di massa. - v. anche S.n. 36/1986.

Massima n. 13777

La legge sul "condono edilizio" subordina l'estinzione dei reati commessi entro il 1^ ottobre 1983 ad ampi controlli - sia amministrativi che giurisdizionali - sull'attivita' dell'interessato, demandando alla p.a. il riscontro sulla veridicita' della domanda di sanatoria e della documentazione allegata, ed al giudice penale il controllo dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare dell'oblazione. Ne' il controllo amministrativo e' precluso dal cd. silenzio-assenso, in quanto di esso non possono giovarsi le opere insuscettibili di sanatoria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 35 e 39, L. 28 febbraio 1985 n. 47).

Massima n. 13778

In tema di "condono edilizio", non sono comparabili le posizioni del titolare di opere abusive suscettibili di sanatoria e del titolare di opere non sanabili, in quanto - se e' vero che entrambi, con il pagamento dell'oblazione, beneficiano dell'estinzione del reato - il primo ottiene, mediante il versamento degli oneri di concessione, la piena disponibilita' del bene, mentre il secondo non puo' sottrarre il bene abusivo alle conseguenze sfavorevoli previste dal Capo I^ della legge sul "condono". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, L. 28 febraio 1985 n. 47, in quanto consente ai titolari di opere insanabili di estinguere il reato mediante oblazione).

Massima n. 13779

Ove dall'ordinanza di rimessione non risulti la volonta' dell'interessato di avvalersi del "condono edilizio" di cui alla legge n. 47 del 1985, la questione di legittimita' costituzionale relativa a norme della medesima legge e' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e relative agli artt. 38, commi primo e terzo, e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro che, gia' condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, presentino domanda di sanatoria corredata dall'attestazione del parziale versamento dell'oblazione).

Massima n. 13780

L'inapplicabilita' degli effetti estintivi del "condono edilizio" alle pene irrogate con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e' coerente con la scelta di utilizzare una misura di clemenza diversa dall'amnistia e non puo' ritenersi irrazionale, non essendo oltretutto comparabili le situazioni in cui versano l'imputato ed il condannato in via definitiva. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 38, comma primo, e 44, L.n. 47 cit., nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro che, gia' condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, attivino, nelle forme e termini prescritti, la procedura del "condono").

Massima n. 13781

Le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'inapplicabilita' del "condono edilizio" al reato di lottizzazione abusiva cd. negoziale - caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti - sono inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di stabilire se ai casi di specie sia inapplicabile la nuova disciplina di cui all'art. 18, comma primo, L.n. 47 cit., alla cui stregua la lottizzazione abusiva negoziale postula l'esistenza di condizioni oggettive ulteriori rispetto alla pura e semplice vendita od atto equiparato. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e relative agli artt. 31, 34, 35, 38 e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui consentono il condono per la sola lottizzazione abusiva con realizzazione di opere).

Massima n. 13782

Del "condono" dei reati edilizi anteriori al 1^ ottobre 1983 possono beneficiare non solo i soggetti espressamente legittimati a chiedere la sanatoria, ma anche i concorrenti nei medesimi reati che, nell'indagine processuale, risultino "interessati al conseguimento della sanatoria" stessa, (art. 31, comma terzo, L.n. 47 del 1985), sicche' il giudice penale deve accertare se tale interesse sussista per i pubblici ufficiali imputati a titolo di concorso morale nel reato urbanistico, sempreche' non ritenga che tale reato resti per essi assorbito dal piu' grave delitto di omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod.pen.), al quale non e' applicabile il beneficio del "condono". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma quinto, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede l'oblazione del reato edilizio da parte dei concorrenti diversi dagli autori principali dell'illecito).

Massima n. 13783

L'art. 39 della legge sul "condono edilizio", consentendo l'estinzione mediante oblazione dei reati edilizi anteriori al 1^ ottobre 1983 anche se le opere abusive non siano suscettibili di sanatoria amministrativa, implica 'a fortiori' - secondo interpretazione conforme a Costituzione - la possibilita' di estinzione, mediante oblazione, dei medesimi reati anche nell'ipotesi in cui la sanatoria sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 31, 34 e 38, L. 28 febbraio 1985 n. 47).

Massima n. 13784

Se e' vero che, ai fini del cd. "condono edilizio", l'ammontare dell'oblazione e' correlata al tipo e all'epoca della costruzione abusiva, e che la concessione della sanatoria e il relativo contributo attengono alla costruzione realizzata e, di regola, ancora esistente, cio' non esclude - secondo interpretazione conforme a Costituzione - che il reato edilizio possa estinguersi anche ad avvenuta demolizione dell'opera, mediante richiesta di sanatoria 'ex' art. 31, L.n. 47 del 1985 (sempreche', trattandosi di opera costruita entro il 1^ ottobre 1983 e demolita prima del 6 luglio 1985, sussista l'interesse a valersi della procedura di condono). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 38 e 43, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 13785

Alle opere edilizie abusive realizzate dopo il 1^ ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 non e' applicabile ne' la sanatoria di cui all'art. 31 della L. n. 47 del 1985, ne' l'art. 8-quater del D.L. n. 146 del 1985 - il quale esclude la perseguibilita' penale ed amministrativa delle opere demolite prima del 6 luglio 1985 - bensi', sussistendone tutti gli altri presupposti, il capo I della citata legge n. 47 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art.8-quater, D.L. 23 aprile 1985 n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 298).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Palmi con ordinanze emesse il 20 marzo 1985 (Reg. ord. n. 567/1985) ed il 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 565/1985);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera con ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (Reg. ord. 694/1985) e dal Pretore di Trentola con ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 843/1986);

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Spoleto con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 (Reg. ord. n. 519/1986);

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38, 43, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 8-quater del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Bergamo con ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 824/1986);

dichiara non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 79, 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza emessa il 18 marzo 1985 (Reg. ord. n. 329/1985);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bagnara Calabra con ordinanza emessa il 17 aprile 1986 (Reg. ord. n. 433/1986);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 35, 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 79 Cost., dal Pretore di Male' con ordinanze emesse il 15 maggio 1985 (Reg. ord. n. 585/1985 e 586/1985);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Vittoria con ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 842/1986);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 888/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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