Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1988
Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:364
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13794
Il principio di colpevolezza in materia penale costituisce anche garanzia di libere scelte di azione del cittadino, e come tale rappresenta il secondo aspetto del principio di legalita' vigente in ogni Stato di diritto.
Massima n. 13795
Il tassativo divieto di responsabilita' penale per fatto altrui contenuto nell'art. 27, comma primo, Cost., deriva dal ben piu' "civile" principio di non far ricadere su di un soggetto le conseguenze penali di "colpe" a lui non ascrivibili.
Massima n. 13796
L'art. 27, comma primo, Cost., non contiene un tassativo divieto di responsabilita' oggettiva, ma postula la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi - da individuarsi di volta in volta - "piu' significativi" della fattispecie. - v. S.nn. 54/1964, 20 e 21/1971, 3/1956.
Massima n. 13797
Sebbene non sia configurabile un autonomo dovere di conoscenza delle singole leggi penali, sui destinatari dei precetti incombono ('ex' art. 2 Cost.) doveri - di attenzione, informazione, diligenza - strumentali all'osservanza dei medesimi, e dall'adempimento o meno di tali doveri dipende la qualificazione dell'ignoranza della legge come inevitabile (e, dunque scusabile) ovvero come evitabile (e, pertanto, inescusabile).
Massima n. 13798
Il principio di legalita' dei reati e delle pene (art. 25, comma secondo, Cost.) e quello di previa pubblicazione della legge (art. 73, comma terzo, Cost.), implicano l'adempimento, da parte dello Stato, di ulteriori doveri costituzionali, concernenti anzitutto la formulazione, la struttura e i contenuti delle norme penali, in guisa che queste ultime siano riconoscibili dai cittadini.
Massima n. 13799
Il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilita' penale e' personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi piu' significativi della fattispecie tipica (e, cioe', una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'"effettiva possibilita' di conoscere la legge penale" (e, cioe', un rapporto tra soggetto e legge), "possibilita'" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilita'" dell'agente e, dunque, della responsabilita' penale. Consegue che l'art. 5 cod.pen., disconoscendo - secondo diritto vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilita'" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, il suddetto art. 5 e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. - (La sentenza n. 364/1988 precisa, nella parte motiva, che "il nuovo testo dell'art. 5 c.p. derivante dalla parziale incostituzionalita' dello stesso articolo..., risulta cosi' formulato: 'L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile'.").
Massima n. 13800
Al fine di qualificare l'ignoranza della legge penale (o l'errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. "puri" o "misti" (obiettiva oscurita' del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, "assicurazioni erronee", ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l'ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto. Non puo' comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorche' l'agente si rappresenti la possibilita' che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioe', alla necessita' di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorche' l'assenza di dubbi sull'illiceita' del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.
Massima n. 13801
Spetta al legislatore stabilire se l'ignoranza evitabile della legge penale meriti o meno un'attenuazione della pena.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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