Corte costituzionale
Sentenza n. 334/1988
Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, lett. a, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 2, comma 1, legge n. 852 del 27 dicembre 1973
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 10650
Al di fuori della logica funzionale alla possibilita` di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, secondo il modello, peraltro non esclusivo, configurato nell'art. 39, quarto comma, il legislatore e` libero, disponendo in ordine ad un contesto operativo del tutto diverso - quello dei sindacati ammessi a legittimare nel proprio ambito organismi di rappresentanza aziendale - di adottare criteri selettivi ed individuare momenti organizzativi che ritenga piu` appropriati a tal fine, quali, appunto quelli della maggiore rappresentativita` e del livello confederale di aggregazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Massima n. 10651
La liberta` di organizzazione sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) e` adeguatamente salvaguardata dalla normativa adottata in tema di rappresentanze sindacali aziendali: non solo nel momento costitutivo delle stesse, appartenente alla iniziativa, non gia` di strutture esterne, ma dei lavoratori occupati (anche non iscritti ad associazioni sindacali); ma anche nel raccordo predi- sposto con la struttura confederale - non necessariamente di tipo organico associativo - tale da consentire all'organismo aziendale sufficienti margini di determinazione autonoma. D'altro canto, la preferenza per il collegamento (delle rappresentanze aziendali) alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluri- categoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale) si inserisce in una ben precisa opzione, che appare coerente al disegno complessivo cui e` informata la Carta costi- tuzionale e, in ispecie, al principio solidaristico (art. 2 Cost.) e a quello dell'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori (art. 3, secondo comma, Cost.), favorendo un processo di aggrega- zione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi profes- sionali, in un quadro unitario e in una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ovvero anche con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Il che non esclude, peraltro, lo sviluppo di moduli e logiche organizzative diverse o un effettivo pluralismo sinda- cale, data la possibilita` (prevista dall'art. 19, lett. b della legge n. 300/1970) di rappresentanze aziendali costituite nel- l'ambito di associazioni non aderenti alle confederazioni mag- giormente rappresentative, e sempreche` queste siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita` produttiva; restando, comunque, irrilevante - sul piano della legittimita` costituzio- nale - il problema della reale operativita` del potere contrat- tuale di tali organizzazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost.). - S. nn. 54/1974, 15/1975.
Massima n. 10652
La scelta legislativa di limitare il servizio di trattenuta, per contributi associativi, sull'indennita` spettante ai lavoratori agricoli disoccupati, a beneficio dei soli sindacati aderenti alle confederazioni rappresentate nel CNEL, non viola il princi- pio di eguaglianza, rispondendo ad un'indubbia esigenza di tute- la, per le garanzie di serieta` e di effettiva rappresentativita` che tali organizzazioni sono in grado di offrire, sia degli stessi lavoratori e sia, in particolare, dell'Istituto previden- ziale (INPS) - onerato, per legge, di un compito non istituzio- nale -, cui deve essere assicurato, tra l'altro, il rimborso spese per il servizio espletato. Ne` lede, inoltre, la liberta` sindacale delle associazioni non fornite dei prescritti requisiti di rappresentativita`, in quanto non puo` incidere sul diritto dei lavoratori disoccupati di versare contributi alle stesse associazioni, ne` sul diritto di queste di acquisirli con modalita` diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, primo comma, legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost.).
Massima n. 10653
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione identica ad altra gia` esaminata e giudicata inammissibile - perche` fondata su due contrapposte interpretazioni della norma denunciata -, e in quanto il giudice a quo si e` limitato a riprodurre, con una trascrizione letterale, il contenuto di una delle precedenti ordinanze di rimessione che avevano dato occa- sione all'esito anzidetto. (Manifesta inammissibilita` della que- stione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost. - degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, denunciati in quanto, in caso di condotta antisindacale plurioffensiva degli enti pubblici economici, prevedono che possano essere aditi tanto il giudice ordinario, dall'organizzazione sindacale, che quello amministra- tivo, dal dipendente, con la conseguente possibilita` di pronunce reciprocamente incompatibili). - S. n. 169/1982; O. n. 210/1982.
Massima n. 10654
Lo strumento processuale, previsto dall'art. 28 della legge n. 300/1970, e` posto a tutela di interessi collettivi dei quali il sindacato e` titolare e gestore autonomo e con il quale esso - contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza del giudice a quo - non agisce in rappresentanza dei lavoratori colpiti dai comportamenti antisindacali del datore di lavoro, tant'e` che puo` esperire il ricorso anche in caso di inerzia o contraria volonta` degli stessi lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
Massima n. 10655
In base all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha individuato un complesso di indici sufficientemente precisi, e` consentito all'interprete di verificare con i comuni mezzi di prova, nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della "maggiore rappresentativita`" sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali. Ne`, in particolare, tale requisito limita o priva le altre associazioni di mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui gia` fruiscono, introducendo disparita` di trattamento tra i sindacati, in quanto la dimensione organizzativa nazionale e` assunta dalla legge come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentativita`, idonea ad individuare l'interesse collettivo rilevante per l'esperimento della speciale procedura (ex art. 28 legge n. 300/1970) e tale da risultare razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle posizioni dei lavoratori nel conflitto industriale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in riferimento all'art. 39 Cost., sollevata dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 15 luglio 1981 (r.o. 699/81);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 9 ottobre 1979 (r.o. 52/80);
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della predetta legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 26 settembre 1982 (r.o. 785/82);
d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., sollevate dal Pretore di Legnano con ordinanza del 7 luglio 1984 (r.o. 1063/84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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