Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1988

Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:311

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10600

Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da` luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilita` dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilita` anziche` l'inefficacia dell'atto).

Massima n. 10601

L'art. 184, comma primo, cod. civ. - stabilendo l'annullabilita`, anziche` l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro - non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprieta` del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e - in quanto norma di diritto sostanziale - neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cit., in riferimento agli artt. 24, comma primo, 29, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost.).

Massima n. 10602

Il termine breve di prescrizione entro cui puo` esercitarsi l'azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi - del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico - senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale e` lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione ed e` imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui fissa, per l'azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, primo comma, cod.civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 29, secondo comma e 42, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo comma, cod.civ., sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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