Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1988
Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:311
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10600
Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da` luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilita` dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilita` anziche` l'inefficacia dell'atto).
Massima n. 10601
L'art. 184, comma primo, cod. civ. - stabilendo l'annullabilita`, anziche` l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro - non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprieta` del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e - in quanto norma di diritto sostanziale - neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cit., in riferimento agli artt. 24, comma primo, 29, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost.).
Massima n. 10602
Il termine breve di prescrizione entro cui puo` esercitarsi l'azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi - del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico - senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale e` lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione ed e` imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui fissa, per l'azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, primo comma, cod.civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 29, secondo comma e 42, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo comma, cod.civ., sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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