Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1988

Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 96, lett. f, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 91, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10588

Secondo l'art. 43 Cost. tutti i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, ossia con criteri di economicita`, i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato.

Massima n. 10589

La conservazione dell'immunita` dell'Amministrazione delle Poste dalla responsabilita` per il risarcimento dei danni verso l'utenza non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale in cui il servizio postale - anziche` come bene patrimoniale dell'erario - si configura, secondo il criterio organizzativo impartito dal- l'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio. Tanto piu` ingiustificato si rivela il privilegio del- l'irresponsabilita` nel caso in cui il servizio di corrispondenza raccomandata e` dalla legge indicato obbligatoriamente - e non liberamente scelto ne` dai creditori (destinatari) ne` dalla Banca d'Italia (mittente) - come mezzo di trasmissione di titoli di credito commutanti debiti dello Stato; esso determina, infatti, una irrazionale disparita` di trattamento, poiche`, mentre il rapporto tra Banca d'Italia e creditore e` regolato dalla norma generale (art. 1218 cod.civ.), il rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione delle Poste e` invece regolato dalle norme speciali che, escludendo la responsabilita` dell'Amministrazione, finiscono per addossare alla Banca il rischio dell'operazione. Per contrasto con l'art. 3 Cost. sono, percio`, illegittimi gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e` tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita` di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Massima n. 10590

E' irrilevante, e come tale inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale delle norme che - in caso di perdita di corrispondenza raccomandata - subordinano l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un reclamo in via amministrativa. Invero dette norme si riferiscono all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente contro l'Amministrazione e non sono, evidentemente, applicabili al caso di azione (di rivalsa) che accede a una causa principale promossa, contro il mittente, dal destinatario della corrispondenza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 20, 91, 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 91 e 96 lett. f) del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe sub b).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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