Corte costituzionale
Sentenza n. 272/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, n. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 23 agosto 1923
- art. 1, comma 2, nn. 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 23 agosto 1982
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- legge n. 181 del 26 aprile 1982
Massime
Massima n. 10538
Le "valutazioni" dell'attivita` legislativa regionale e dell'a- zione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale - attribuite alla competenza del Servizio centrale della programmazione sanitaria - non hanno l'oggetto, ne` il fine, ne` l'ampiezza o la penetrazione, ne` gli effetti de- nunciati, riferendosi non gia` a singoli atti, ma all'azione (legislativa o amministrativa) nel suo complesso, esaminata sotto il profilo della rispondenza alle indicazioni del piano sanitario nazionale o della attuazione dei piani regionali,in vista dell'e- sercizio di competenze - non oggetto di denuncia -, o proprie d'ordine tecnico ausiliario,o svolte in relazione alla discrezio- nale promozione, da parte del Governo, di questioni di legittimi- ta` costituzionale o di merito di singoli atti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secon- do comma, n. 6, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevate in riferimento agli artt. 127, 125 e 130 Cost.).
Massima n. 10539
I compiti affidati al Servizio centrale della programmazione sanitaria in ordine al sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, non realizzano, ne` sono idonei a realizzare, un monopolio dell'informazione a danno delle Regioni, alle quali non e` precluso di adottare specifici programmi di attivita` per la rilevazione e la gestione di informazioni occor- renti per la programmazione sanitaria (nazionale e regionale) e per la gestione dei servizi sanitari ne`, piu` in generale, di acquisire notizie attinenti alla gestione ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale: notizie la cui comunicazione ai poteri centrali preposti al Servizio sanitario costituisce il contenuto di un dovere di cooperazione specificamente previsto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione all'art. 58 della legge n. 833/1978).
Massima n. 10540
La delega legislativa al Governo concernente il potenziamento di una struttura, se non presuppone che per le competenze sia stato o sara` altrimenti provveduto, implica delega a stabilirle: cosi` anche nel caso della delega contenuta nella legge n. 181 del 1982 relativamente alla previsione concernente il potenziamento di strutture del Servizio centrale per la programmazione sanitaria; e dal momento che, in particolare, dette competenze in ordine ai servizi di informatica sono state, dalla legge delegata, "definite" (piuttosto che "attribuite"), in esplicazione del riferimento alle esigenze di programmazione di cui alla legge n. 833 del 1978, vengono meno le prospettate censure di costituzio- nalita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione alla legge 26 aprile 1982, n. 181).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, nn. 6, 9 e 10 del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria) sollevate, in riferimento agli artt. 117, 125, 127 e 130 Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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