Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1988
Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:238
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Calabria del 31 luglio 1986
- delibera legislativa Regione Campania del 9 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 10495
E' principio vigente nella legislazione statale, sebbene affermato in via generale per il settore privato e in misura circoscritta per quello pubblico, che il limite massimo dell'eta` lavorativa possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali, in quanto il mantenimento in servizio dei lavoratori per il tempo necessario a conseguire il diritto al trattamento di pensione corrisponde a un interesse tutelato dalla Costituzione (art. 38, comma secondo) e riferibile a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi inseriti in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato; di guisa che anche il legislatore regionale e` legittimato a disporre per i propri dipendenti una deroga al limite di eta` per il collocamento a riposo, quando cio` sia dettato da una precisa esigenza di equita` sociale e al fine di conferire il massimo di effettivita` alla garanzia del diritto alla pensione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986 e della legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, le quali prevedono il mantenimento in servizio, a domanda, dei dipendenti ultrasessantacinquenni per il periodo strettamente necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione e non oltre il settantesimo anno di eta`). - In tema di tendenza alla omogeneizzazione del rapporto pubblico con quello privato S. nn. 155/1969; 5/1971; 30/1976; 193/1981; 40/1986. - In tema di principi fondamentali S. n. 36/1977.
Massima n. 10496
Il diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 Cost., esclude il riconoscimento alle persone prive di occupazione di un'effettiva pretesa di accesso al lavoro . (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 4 Cost. - della legge reg. Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che prevede il mantenimento in servizio del personale dipendente ultrasessantacinquenne per un periodo non superiore al quinquennio). - cfr. S. nn. 2, 270/1986.
Massima n. 10497
Con riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) il sindacato di costituzionalita` non puo` estendersi fino a valutare la qualita` del rendimento del lavoro astrattamente imputabile a particolari categorie di dipendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 97 Cost. - della legge reg. Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 che consente al personale regionale ultrasessantacinquenne di rimanere in servizio per un periodo non superiore al quinquennio). - cfr. S. nn. 8/1967, 123/1968; 10/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986, intitolata "Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9", e della legge della Regione Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, intitolata "Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania", in riferimento all'art. 117 Cost., sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe;
b) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, menzionata alla lettera precedente, in riferimento agli artt. 4 e 97 della Costituzione, sollevate con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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