Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1988

Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:238

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Calabria del 31 luglio 1986
  • delibera legislativa Regione Campania del 9 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 10495

E' principio vigente nella legislazione statale, sebbene affermato in via generale per il settore privato e in misura circoscritta per quello pubblico, che il limite massimo dell'eta` lavorativa possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali, in quanto il mantenimento in servizio dei lavoratori per il tempo necessario a conseguire il diritto al trattamento di pensione corrisponde a un interesse tutelato dalla Costituzione (art. 38, comma secondo) e riferibile a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi inseriti in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato; di guisa che anche il legislatore regionale e` legittimato a disporre per i propri dipendenti una deroga al limite di eta` per il collocamento a riposo, quando cio` sia dettato da una precisa esigenza di equita` sociale e al fine di conferire il massimo di effettivita` alla garanzia del diritto alla pensione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986 e della legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, le quali prevedono il mantenimento in servizio, a domanda, dei dipendenti ultrasessantacinquenni per il periodo strettamente necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione e non oltre il settantesimo anno di eta`). - In tema di tendenza alla omogeneizzazione del rapporto pubblico con quello privato S. nn. 155/1969; 5/1971; 30/1976; 193/1981; 40/1986. - In tema di principi fondamentali S. n. 36/1977.

Massima n. 10496

Il diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 Cost., esclude il riconoscimento alle persone prive di occupazione di un'effettiva pretesa di accesso al lavoro . (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 4 Cost. - della legge reg. Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che prevede il mantenimento in servizio del personale dipendente ultrasessantacinquenne per un periodo non superiore al quinquennio). - cfr. S. nn. 2, 270/1986.

Massima n. 10497

Con riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) il sindacato di costituzionalita` non puo` estendersi fino a valutare la qualita` del rendimento del lavoro astrattamente imputabile a particolari categorie di dipendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 97 Cost. - della legge reg. Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 che consente al personale regionale ultrasessantacinquenne di rimanere in servizio per un periodo non superiore al quinquennio). - cfr. S. nn. 8/1967, 123/1968; 10/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986, intitolata "Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9", e della legge della Regione Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, intitolata "Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania", in riferimento all'art. 117 Cost., sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe;

b) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, menzionata alla lettera precedente, in riferimento agli artt. 4 e 97 della Costituzione, sollevate con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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