Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
- art. 2, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
- art. 3, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
- art. 4, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
- art. 6, legge n. 892 del 28 dicembre 1984
- art. 6, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
- art. 6, comma 2, legge n. 595 del 23 dicembre 1985
- art. 5, legge n. 892 del 22 dicembre 1984
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 92, Costituzione
- art. 124, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10392
E' proprio della funzione di indirizzo e coordinamento, in ragione del suo stesso concetto, l'essere aliena da forme espressive cosi` analitiche e dettagliate da non lasciare alle regioni (e province autonome) un necessario spazio di autonomia entro il quale poter legittimamente svolgere la propria competenza legislativa e/o la propria azione amministrativa. - S. nn. 307, 340/1983, 245/1984, 356/1985, 195/1986, 64, 304, 433/1987.
Massima n. 10393
L'interesse nazionale - a differenza di tutti gli altri limiti costituzionalmente posti all'autonomia legislativa delle regioni (e province autonome) - non presenta affatto un contenuto astrattamente predeterminabile ne` sotto il profilo sostanziale ne` sotto quello strutturale. Esso, pertanto, puo` giustificare inter- venti del legislatore statale di ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto. Il che comporta, d'altro canto, che, nei confronti dell'intervento statale nelle materie di com- petenza regionale (o provinciale) effettuato in nome dell'inte- resse nazionale, sia svolto un controllo particolarmente pene- trante del relativo apprezzamento discrezionale compiuto dal legislatore. - S. nn. 340/1983, 165/1986, 49/1987, 177,195,294/1986, 49,304/1987.
Massima n. 10394
Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).
Massima n. 10395
Il riconoscimento alle regioni e province autonome della mera facolta` di stabilire una diversa distanza minima tra farmacie, ove lo consiglino le particolari condizioni locali,per l'eventua- lita` che ne risulti conseguenzialmente modificato un indirizzo generale, non puo` essere disposto che dal legislatore statale; e, d'altro canto, la facolta` prevista lascia del tutto integro il potere degli enti di disporre in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, dello St. T.A.A. dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 4 della l. 22 dicembre 1984, n. 892).
Massima n. 10396
Le disposizioni della legge n. 892/1984, che fissano i requisiti necessari per assumere la titolarita` di farmacie senza concorso - idoneita` e pratica professionale biennale - pongono norme che sono parte integrante di un principio, al cui rispetto sono tenute sia le regioni sia le province autonome nell'esercizio delle loro competenze legislative di tipo concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata dalla provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, dello St. T.A.A., nei confronti dell'art. 6 della l. 22 dicembre 1984, n. 892).
Massima n. 10397
Pur non essendo espressamente contemplato dalla legge n. 892 del 1984, il principio del bilinguismo puo` trovare comunque applica- zione, nella Provincia di Bolzano, in base ad una corretta inter- pretazione delle disposizioni della stessa legge, in relazione alla titolarita` e alla gestione delle farmacie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 6 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata in riferimento all'art. 100 St. T.A.A.).
Massima n. 10398
L' "autorita` sanitaria competente per territorio" al conferimento di farmacie, nella provincia di Bolzano, e` la stessa autorita` competente in base alle leggi della medesima provincia (v. legge prov. 2 gennaio 1981, n. 1). (Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione, relativa agli artt. 3 e 6 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16 St. T.A.A. e in relazione alla legge prov. 2 gennaio 1981, n. 1).
Massima n. 10399
L'art. 6, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, non prevede affatto che il potere statale sostitutivo (imputato al Consiglio dei ministri) abbia applicazione generale nella materia sanitaria: essendo esso strettamente collegato alle esigenze della programmazione sanitaria, non trova applicazione con riguardo all'organizzazione del settore farmaceutico e, in parti- colare, all'assegnazione mediante concorso delle farmacie vacanti o di nuova istituzione. - S. n. 294/1986.
Massima n. 10400
Il Commissario di Governo e` organo costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la tito- larita` di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni. Esso e`, infatti, organo decentrato dello Stato in cia- scuna regione, che sovraintende soltanto alle funzioni ammini- strative statali per coordinarle, su base paritaria, con quelle regionali (art. 124 Cost.); che non ha il controllo sugli atti amministrativi regionali (art. 125 Cost.), o esercita, in ipotesi di scioglimento di consigli regionali (art. 126 Cost.), solo poteri di informazione e di controllo, che non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. Ne` esso si identifica in alcuno degli organi che possono legittimamente svolgere forme di controllo sostitutivo verso le regioni e che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di "Governo". Inoltre la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province autonome (art. 87 St. T.A.A.) ne restringe il potere di vigilanza sull'attivita` amministrativa delle province stesse (o degli enti locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Di conseguenza e` costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, il quale dispone che, ove le regioni e province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione (entro il termine gia` previsto dalla legge n. 475/1968) il Commissario del Governo, previa diffida, provvede entro trenta giorni a nominare un commissario 'ad acta', responsabile verso di lui, con l'incarico dell'indizione del bando e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. - S. nn. 153,177,294/1986, 64,304/1987 in tema di controllo sostitutivo nei confronti delle regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34);
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della predetta legge n. 892 del 1984, sollevata, in riferimento all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige) dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della predetta legge n. 892 del 1984, sollevata, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della predetta legge, sollevate, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dell'art. 3 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze