Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1988
Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:158
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Abruzzo del 23 dicembre 1981
- art. 3, delibera legislativa Regione Abruzzo del 23 dicembre 1981
Parametri
- art. 127, comma 4, Costituzione
- art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 128, Costituzione
Massime
Massima n. 10362
Il divieto per il Governo di reiterare il rinvio di una legge regionale riapprovata - desumibile dalla logica dell'istituto e dagli artt. 127, quarto comma, Cost., 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 - opera solo con riguardo a legge "non nuova": ovvero non solo nell'ipotesi che la legge non risulti modificata o sia riapprovata nello stesso testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione (e del relativo rinvio), ma anche in quella in cui eventuali modifiche alla legge, in sede di riapprovazione, non abbiano comportato un mutamento del significato normativo delle sue disposizioni, oppure debbano essere considerate non rilevanti, in quanto apportate alle norme censurate a seguito del rinvio o esterne al contenuto dispositivo della legge. Il Governo, invece, puo` legittimamente effettuare un nuovo rinvio - pur dopo l'avvenuta riapprovazione della legge - qualora il legislatore regionale abbia modificato o ridisciplinato, in sede di riapprovazione, parti del contenuto dispositivo diverse da quelle oggetto del rinvio, dimostrando con cio` di procedere all'approvazione di una legge "nuova", soggetta, come tale, al controllo e al rinvio governativo ex art. 127 Cost. - S. nn. 132/1975, 9/1976, 40/1977,
Massima n. 10363
La riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale, comportando l'esaurimento completo degli effetti del rinvio governativo, preclude l'impugnazione e l'accertamento di eventuali vizi connessi al rinvio medesimo. - S. n. 8/1967; O. n. 139/1986.
Massima n. 10364
Le disposizioni della impugnata legge della regione Abruzzo, contenente provvidenze a favore delle cooperative a prevalente presenza giovanile, si iscrivono legittimamente negli spazi che la legge statale (n. 285/1977) lascia alla competenza legislativa regionale in relazione all'occupazione giovanile; finalita` questa, di particolare pregio, che giustifica, sia il trattamento di favore previsto per le cooperative in esame sia la loro utilizzazione da parte di strutture pubbliche, non derivandone, pertanto, lesione degli artt. 3, 97, 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981, sollevata dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost.).
Massima n. 10365
Una corretta interpretazione dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo (impugnata) porta ad escludere la previsione di un obbligo per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni con le cooperative a prevalente partecipazione giovanile, limitandosi tale articolo a stabilire la possibilita`, nei limiti degli stanziamenti previsti, che siano stipulate convenzioni dirette a completare i programmi di intervento gia` intrapresi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo 23 dicembre 1981, sollevata con ricorso governativo, in riferimento all'art. 128 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981 concernente "Provvidenze per le Cooperative a prevalente presenza di giovani" in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, sollevata dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'art. 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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