Corte costituzionale

Sentenza n. 1165/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1165/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 31 del 20 dicembre 1972
  • art. 28, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 31 del 20 dicembre 1972
  • art. 28, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 31 del 20 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12856

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma Cost. - dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma della legge Prov. Trento 20 dicembre 1972, n. 31 come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, che stabilisce che, per le aree a vocazione edificatoria, l'indennita' di esproprio e' determinata in base alla media aritmetica tra il valore di mercato del bene ablato e il valore che, entro i limiti minimo e massimo dei valori tabellari determinati dalla commissione prevista dal sesto comma della disposizione 'de qua', dev'essere attribuita all'area quale terreno agricolo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare le sentt. n. 15 del 1976, 5 e 13 del 1988, 213 del 1983, 231 del 1984, 530 e 1022 del 1988), il "serio ristoro" garantito ai privati proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non deve necessariamente corrispondere all'integrale valore del bene, purche` questo ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, ed i correttivi utilizzati dal legislatore non riducano il 'quantum' dell'indennizzo al di sotto dell'indispensabile livello di congruita'. L'impiego di un criterio di valutazione tabellare - del tipo di quello adottato dalla legge 'de qua' -, ancorato al valore agricolo nell'ambito di un sistema di determinazione in cui si tenga conto del valore venale del bene e' conforme al precetto di cui all'art. 42, terzo comma (cfr. sent. n. 231 del 1984). Sull'assunto della congruita' dell'indennita' di esproprio determinata ai sensi della legge impugnata, e' da escludersi la configurabilita' di una lesione del diritto di difesa del privato, o di azione in giudizio a tutela del proprio diritto ad un serio ristoro, e di una menomazione della funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della Provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (recte: della legge 20 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, intitolata "Modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di espropriazione"), nella parte in cui si riferiscono a terreni aventi vocazione edificatoria, sollevata, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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