Corte costituzionale
Sentenza n. 1106/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1106/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1106
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge n. 856 del 5 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 12976
LAVORO (RAPPORTO DI) la prevista possibilita' di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non puo' essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento dell'eta' richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro. Quando, infatti, tale cessazione non opera per spontanea scelta dei lavoratori, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento. In tale situazione, trovano piena applicazione i primcipi affermati dalla Corte in tema di licenziamento, secondo i quali non puo' effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda solo per ragioni di sesso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma quarto, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante delle societa' del Gruppo Finmare, fissa un limite d'eta' per le donne diverso ed inferiore (cinquanta anni) rispetto a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni), per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost.,operando una discriminazione tra lavoratori in base soltanto al sesso e, conseguentemente, comprimendo in modo ingiustificato il diritto al lavoro a danno delle donne. - S.nn. 137/1986; 498/1988; O.n. 703/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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