Corte costituzionale

Sentenza n. 1106/1988

Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1106/1988
Data di deposito
20 dicembre 1988
Data di decisione
12 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge n. 856 del 5 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 12976

LAVORO (RAPPORTO DI) la prevista possibilita' di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non puo' essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento dell'eta' richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro. Quando, infatti, tale cessazione non opera per spontanea scelta dei lavoratori, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento. In tale situazione, trovano piena applicazione i primcipi affermati dalla Corte in tema di licenziamento, secondo i quali non puo' effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda solo per ragioni di sesso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma quarto, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante delle societa' del Gruppo Finmare, fissa un limite d'eta' per le donne diverso ed inferiore (cinquanta anni) rispetto a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni), per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost.,operando una discriminazione tra lavoratori in base soltanto al sesso e, conseguentemente, comprimendo in modo ingiustificato il diritto al lavoro a danno delle donne. - S.nn. 137/1986; 498/1988; O.n. 703/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze