Corte costituzionale
Sentenza n. 1033/1988
Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1033
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1033/1988
- Data di deposito
- 15 novembre 1988
- Data di decisione
- 27 ottobre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1033
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- art. 6, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- art. 7, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- art. 9, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
- art. 8, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
- legge n. 94 del 25 marzo 1982
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, lett.f, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 13279
Ove la Regione lamenti la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimita' della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia ex-tunc, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili per questo motivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita', per contrasto con l'art. 77 Cost., degli artt. 6,7,8,9 del d.l. n. 9/1982, poi convertito in L. n. 94/1982) - cfr. SS.nn. 474/1988; 108/1976; 34/1985.
Massima n. 13280
Sono inammissibili le questioni di legittimita', per asserito contrasto con gli artt. 97, 117 Cost., degli art. 6, commi primo e secondo e 8, commi sesto e decimo, d.l. n. 9/1982, in quanto nel testo delle predette norme sostituite, con efficacia ex tunc, dalla legge n. 94/1982 di conversione, non sono state riprodotte le disposizioni censurate: onde e' venuto meno l'oggetto dell'impugnativa.
Massima n. 13281
Le disposizioni del d.l. n. 9 convertito in L. n. 94/1982 - prevedenti un sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, e talune deroghe alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione, nei confronti dei comuni piu' piccoli e in tema di onerosita' della concessione (artt. 6, 7, 8, 9) - costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali (stante il dichiarato precipuo scopo, del legislatore dell'82 di far fronte ad una situazione di emergenza caratterizzata dal blocco dell'attivita' edilizia e crisi della disponibilita' degli alloggi) e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 Statuto Sardegna). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, intitolato "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", convertito, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, con legge 23 marzo 1982, n. 94 sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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