Corte costituzionale

Sentenza n. 1033/1988

Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1033

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1033/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1033

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • art. 6, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • art. 7, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • art. 9, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
  • art. 8, decreto-legge n. 82 del 23 gennaio 1982
  • legge n. 94 del 25 marzo 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13279

Ove la Regione lamenti la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimita' della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia ex-tunc, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili per questo motivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita', per contrasto con l'art. 77 Cost., degli artt. 6,7,8,9 del d.l. n. 9/1982, poi convertito in L. n. 94/1982) - cfr. SS.nn. 474/1988; 108/1976; 34/1985.

Massima n. 13280

Sono inammissibili le questioni di legittimita', per asserito contrasto con gli artt. 97, 117 Cost., degli art. 6, commi primo e secondo e 8, commi sesto e decimo, d.l. n. 9/1982, in quanto nel testo delle predette norme sostituite, con efficacia ex tunc, dalla legge n. 94/1982 di conversione, non sono state riprodotte le disposizioni censurate: onde e' venuto meno l'oggetto dell'impugnativa.

Massima n. 13281

Le disposizioni del d.l. n. 9 convertito in L. n. 94/1982 - prevedenti un sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, e talune deroghe alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione, nei confronti dei comuni piu' piccoli e in tema di onerosita' della concessione (artt. 6, 7, 8, 9) - costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali (stante il dichiarato precipuo scopo, del legislatore dell'82 di far fronte ad una situazione di emergenza caratterizzata dal blocco dell'attivita' edilizia e crisi della disponibilita' degli alloggi) e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 Statuto Sardegna). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, intitolato "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", convertito, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, con legge 23 marzo 1982, n. 94 sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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