Corte costituzionale
Sentenza n. 1021/1988
Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1021
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1021/1988
- Data di deposito
- 9 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1021
Norme oggetto del giudizio
- art. 414, codice di procedura civile
- art. 6, ultimo co., legge n. 138 del 11 gennaio 1943
- art. 415, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 12960
PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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