Corte costituzionale

Sentenza n. 1019/1988

Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1019

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1019/1988
Data di deposito
9 novembre 1988
Data di decisione
21 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1019

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 11, decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
  • art. 11-ter, decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
  • legge n. 432 del 6 agosto 1981
  • art. 11, lett.o, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 4, lett.c, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 1, legge n. 6 del 22 gennaio 1982
  • art. 1, decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982
  • legge n. 869 del 20 novembre 1982
  • art. 12, lett.o, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 36, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 36, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 1, ultimo co., decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13929

L'abbandono da parte del legislatore del criterio - precedentemente seguito - della equiparazione, nel trattamento economico, dei professori universitari di ruolo ai dirigenti statali, non puo' dirsi in contrasto con i principi gia' enunciati dalla Corte in argomento ne' con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.; esso consegue infatti a un nuovo giudizio di valore espresso, in particolare, con la disciplina innovativa - di cui alla legge (delega) n. 28 del 1980 e al decreto (delegato) n. 382 del 1980 -, la quale, dando alla docenza universitaria un ordinamento completamente diverso dal precedente, costituisce, percio', la giustificazione di un assetto retributivo a regime dei professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da quello dei dirigenti dello Stato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 11/7/1980, n. 382 e degli artt. 11 e 11 ter del d.l. 6/6/1981 n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6/8/1981, n. 432; 12, lett. o) e 4, lett. c) della legge 21/2/1980, n. 28; 1 della legge 22/1/1982, n. 6 e 1 del d.l. 27/9/1982, n. 681, convertito con modificazioni nella legge 20/11/1982, n. 869). - cfr. S. n. 219 del 1975.

Massima n. 13932

Il trascorrere del tempo ed il connesso fenomeno della successione delle leggi - secondo giurisprudenza consolidata - costituisce ragionevole motivo di differenziazione normativa; onde non puo' determinare un'ingiustificata discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei professori universitari, ne', conseguentemente, lesione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., la conservazione del diritto ad essere equiparati, ai fini retributivi, ai dirigenti generali di livello A dello Stato prevista solamente per i professori che fossero gia' pervenuti, alla data del nuovo inquadramento giuridico, all'ultima classe di stipendio, e non anche per i docenti che, alla stessa data, non avessero ancora maturato i sedici anni di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, lett. o) della legge 21/2/1980, n. 28 e dell'art. 36, settimo, ottavo comma del d.P.R. 11/7/1980, n. 382). - O. n. 322/1987; Sent. nn. 171 e 159/1987.

Massima n. 13933

Anche in relazione alla delega (legislativa) conferita al Governo, appare pienamente giustificato che - nel conservare il diritto dei professori universitari, pervenuti all'ultima classe di stipendio, all'equiparazione economica ai dirigenti statali di livello A - il legislatore delegato abbia diversificato le modalita' di equiparazione in senso piu' favorevole per coloro che scelgano il tempo pieno, prevedendo invece per coloro che scelgano il tempo definito un assegno "ad personam" riassorbibile. Differenziazione questa che - secondo l'interpretazione della norma denunciata conforme alla sua "ratio" - non ostacola la possibilita' di un'equiparazione completa anche per i docenti i quali, dopo un periodo di impegno a tempo definito, optino successivamente per il regime del tempo pieno. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 36, ottavo comma, d.P.R. 11/7/1980, n. 382 e degli artt. 11 e 11 ter d.l. 6/6/1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6/8/1981, n. 432, e dell'art. 1, ult. co., d.l. 27/9/1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20/11/1982, n. 869).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), 11 e 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali, relativi al personale civile dei ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione"), 12, lett. o), e 4, lett. c), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432") e 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. n. 1341 del 1984, n. 537 del 1985 e n. 724 del 1986);

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), degli artt. 11 e 11- ter, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione") e dell'art. 1, ultimo comma, del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato"), sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 febbraio 1985 (R.O. n. 537 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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