Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1988

Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 164 del 20 maggio 1975
  • art. 22, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 7, ultimo co., legge n. 164 del 20 maggio 1975
  • art. 6, ultimo co., regio decreto legge n. 1825 del 13 novembre 1924
  • art. 20, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 1098 del 28 luglio 1960
  • art. 16, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 23, legge n. 485 del 11 agosto 1972
  • art. 2, legge n. 164 del 20 maggio 1975
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1098 del 28 luglio 1960
  • art. 10, legge n. 160 del 3 giugno 1975

Parametri

Massime

Massima n. 10272

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile se l'ordinanza di rimessione ometta del tutto di esaminarne la rilevanza o affermi apoditticamente la sussistenza di essa, senza indicare per quali ragioni ed in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate debbano trovare applicazione. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita`: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; e 2 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - nella parte in cui dispone un trattamento di integrazione guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati; B) degli artt. 20 e 22, L. 30 aprile 1969 n. 153; 23, 11 agosto 1972, n. 485; 10, L. 3 giugno 1975 n. 160 e 16, L. 21 dicembre 1978 n. 843, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non equiparano il trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ai fini dell'operativita` del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni; C) dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai dipendenti che abbiano subito una perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma equivalente alla stessa, nei casi in cui la detta perdita derivi da inosservanza dell'art. 5 stessa L. n. 164 del 1975). - Cfr.O.nn. 109/1984; 86/1983; 79/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164, sollevata dal Pretore di Siracusa, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

B) degli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 23 della legge 11 agosto 1972 n. 485; 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

C) dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975 n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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