Corte costituzionale

Ordinanza n. 873/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 873

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
873/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
6 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:873

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, n.3, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 14099

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S.n. 270/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 270 del 1988.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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