Corte costituzionale
Ordinanza n. 794/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 794
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 794/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:794
Norme oggetto del giudizio
- art. 253, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
- legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 14125
Questione gia' dichiarata inammissibile. - v. S.n. 411, O.n. 549/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione Siciliana"), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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