Corte costituzionale
Ordinanza n. 678/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 678
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 678/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:678
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 702 del 10 novembre 1978
- legge n. 3 del 8 gennaio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 13146
La disciplina del rapporto lavorativo del personale delle aziende municipalizzate - considerate dalla normativa quali organismi degli Enti locali - ed in particolare, gli speciali vincoli e divieti posti in materia di assunzioni si inquadrano nella complessa, articolata legislazione di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa del settore pubblico allargato, non rendendosi conseguentemente possibile alcuna assimilazione ne' comunque alcun riferimento, fra detto personale e quello degli Enti pubblici economici.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.5, quindicesimo e diciottesimo comma, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in L. 8 gennaio 1979, n. 3, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - in quanto, per l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate, stabilisce la durata massima del rapporto in non piu' di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che, trascorso tale termine, il rapporto stesso e' risolto di diritto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti in giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizione in materia di finanza locale") convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., dal Pretore di Ancona e dal Pretore di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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