Corte costituzionale
Ordinanza n. 668/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 668
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 668/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:668
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Lazio n. 78 del 18 settembre 1979
- legge della Regione Lazio n. 95 del 7 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 13132
Il principio di parita' di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non puo' spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola. In riferimento a disposizione di legge regionale, non e' irragionevole - nei confronti degli alunni delle scuole private - condizionare l'attribuzione di previdenze assistenziali per favorire il diritto allo studio, accertata gratuita' della frequenza scolastica, desumendosi dalla libera scelta dell'interessato quella disponibilita' di mesi che legittima l'esclusione delle provvidenze stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n.78 - come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n.95 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 36/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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