Corte costituzionale

Ordinanza n. 635/1988

Corte cost., ord. 10 giugno 1988, n. 635

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
635/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:635

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 ottobre 1977
  • art. 56, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 ottobre 1977
  • art. 37, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 50 del 20 maggio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 13222

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 56, comma primo, 64 e 65 della legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56, impugnati nella parte in cui non specificano che dagli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione sono esclusi quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977 sono subordinati a concessione; ovvero nella parte in cui, per detti interventi, non prevedono il pagamento dei contributi per il rilascio della concessione, ne' - in caso di esecuzione abusiva - l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla suddetta legge statale. Occorre infatti che gli stessi giudici riesaminino la rilevanza delle questioni alla stregua dell'art. 31 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), il quale consente la sanatoria amministrativa delle opere abusive ultimate - come nei casi su cui vertono i processi di provenienza - entro la data del 1^ ottobre 1983. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost., ed in relazione ai principi fondamentali in materia urbanistica stabiliti dalla legge n. 10 del 1977).

Massima n. 13223

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - IUS SUPERVENIENS. Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, comma secondo, legge reg. Piemonte 5 ottobre 1977 n. 56 (come modificato dall'art. 37, comma quinto, L. reg. 20 maggio 1980 n. 50), impugnato nella parte in cui prevede il rilascio dell'autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria solo se essi non comportino rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Occorre infatti che lo stesso giudice riesamini la rilevanza della questione alla stregua degli artt. 26 e 48 della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 (sul "condono edilizio"), i quali sottraggono all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere edilizie interne realizzate prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 47. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 48, comma primo, della legge n. 10 del 1977).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe (iscritte ai nn. 572 del reg. ord. 1980, 437 del reg. ord. 1981 e 63 del reg. ord. 1985), rispettivamente, al Pretore di Torino, al Pretore di Arona ed al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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