Corte costituzionale

Ordinanza n. 595/1988

Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 595

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
595/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:595

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.14, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.11, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.13, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.15, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.1, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.9, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.10, legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13124

L'assenza di ogni motivazione e riferimento specifico in punto di rilevanza rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione prospettata in riferimento agli artt. 3, 53 e 81 Cost., e relativa all'art. 31, L. 28 febbraio 1986 n.41, disciplinante il versamento del contributo sociale di malattia).

Massima n. 13125

La questione di legittimita' costituzionale concernente la disciplina (soggetti obbligati, aliquote, redditi esenti) dei contributi sociali di malattia va dichiarata manifestamente infondata, atteso che - con precedente pronuncia di non fondatezza - la stessa disciplina e' stata ritenuta non illegittima in quanto costituisca l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una sistemazione chiara e certa delle prestazioni sanitarie e dei relativi oneri. (Manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 31, nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15, L. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.). - cfr. S. n. 431/1987.

Massima n. 13126

La questione di legittimita' costituzionale concernente la previsione, per i lavoratori autonomi, di misure minime (cd. minimali) di contribuzione sanitaria corrispondenti a redditi minimi presunti, e' manifestamente inammissibile, in quanto - per effetto della intervenuta dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 31, n.10, L. 28 febbraio 1986 n. 41 - e' consentita la prova contraria in ordine al minor reddito effettivo.(Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. e relativa all'art. 31, n. 10, cit., gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua'). - cfr. S. n. 431/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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