Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, n. 2, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 21, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 10230
Non irragionevolmente il legislatore - a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` del cumulo dei redditi - al fine di regolare le passate imposizioni, ha ripartito tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta in proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute d'acconto - delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi. Infatti, la precedente tassazione congiunta restava influenzata dal coacervo dei redditi, sicche` nella disciplina intertemporale successiva, occorreva, tener conto del lordo di imposta, cosi` risalendo 'in apice' all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 21, comma primo, n. 2 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la` dove e` previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma gia` versata i sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, "al lordo delle ritenute d'acconto"). - v. Sent. n. 179/1976.
Massima n. 10231
A seguito della dichiarazione di incostituzionalita` del cumulo dei redditi dei coniugi, deve escludersi che gli interessi e le soprattasse, previsti dalla legge intervenuta per regolare le passate imposizioni, possano derivare dal nuovo sistema di liquidazione dell'imposta, restando colpite unicamente le irregolarita` anteriori, desumibili, cioe`, dalla dichiarazione originaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost. - dell'art. 21, comma terzo, della legge 13 aprile 1977, n. 114 nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e della soprattassa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2 della l. 13 aprile 1977, n. 114 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge predetta, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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