Corte costituzionale
Ordinanza n. 51/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 51/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10222
Premesso che l'individuazione, nonche` il ricorso ad un regime forfettario, degli oneri deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo spettano alla valutazione discrezionale del legislatore in relazione alla produzione del reddito, al gettito generale dei tributi e alle cautele da adottare contro le evasioni di imposta, la non piu` ammessa deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati, a decorrere dal periodo di imposta 1982, non comporta disparita` di trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori, essendo evidente la diversita` delle situazioni poste a confronto; ne`, tanto meno, e` configurabile una lesione del diritto di difesa, in quanto l'eventuale impossibilita` di esibire la documentazione degli oneri sopportati costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata che il contribuente diligentemente ben poteva evitare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 30 dicembre 1982, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53). - v. S. n. 143/1982
Massima n. 10223
L'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare l'esigenza che la capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, secondo cui, dal periodo d'imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non era piu` ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista dall'art. 50, comma terzo, del D.P.R. n. 597 del 1973). - v. S. n. 143/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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