Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
51/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • legge n. 53 del 28 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10222

Premesso che l'individuazione, nonche` il ricorso ad un regime forfettario, degli oneri deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo spettano alla valutazione discrezionale del legislatore in relazione alla produzione del reddito, al gettito generale dei tributi e alle cautele da adottare contro le evasioni di imposta, la non piu` ammessa deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati, a decorrere dal periodo di imposta 1982, non comporta disparita` di trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori, essendo evidente la diversita` delle situazioni poste a confronto; ne`, tanto meno, e` configurabile una lesione del diritto di difesa, in quanto l'eventuale impossibilita` di esibire la documentazione degli oneri sopportati costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata che il contribuente diligentemente ben poteva evitare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 30 dicembre 1982, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53). - v. S. n. 143/1982

Massima n. 10223

L'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare l'esigenza che la capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, secondo cui, dal periodo d'imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non era piu` ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista dall'art. 50, comma terzo, del D.P.R. n. 597 del 1973). - v. S. n. 143/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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