Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1988

Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
482/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:482

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 13 del 6 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 9193

Nel valutare il rispetto del principio di proporzionalita' del trattamento di quiescenza alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, deve aversi riguardo, altresi', al precetto di cui all'art. 38, comma secondo, Cost. (garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita), che e' disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli art. 35 e 36 Cost. - S. n. 128/1973.

Massima n. 9194

La norma che limita la possibilita' di riscatto del servizio reso in qualita' di "assuntore" presso le Ferrovie dello Stato ad un massimo di venti anni anteriori al 1^ gennaio 1958 non preclude il diritto del lavoratore a godere, in vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.), e - tenuto conto della diversa "qualita'" del lavoro prestato anteriormente a quella data - si giustifica sia per la necessita' di far riferimento a situazioni non eccessivamente risalenti e, dunque, piu' facilmente documentabili, sia per l'esigenza di contenere l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Trattasi, pertanto, di corretto esercizio della discrezionalita' che al legislatore compete in ordine al beneficio dell'ammissione a riscatto. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 6 gennaio 1963 n. 13).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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