Corte costituzionale
Ordinanza n. 482/1988
Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 482/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:482
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 13 del 6 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 9193
Nel valutare il rispetto del principio di proporzionalita' del trattamento di quiescenza alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, deve aversi riguardo, altresi', al precetto di cui all'art. 38, comma secondo, Cost. (garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita), che e' disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli art. 35 e 36 Cost. - S. n. 128/1973.
Massima n. 9194
La norma che limita la possibilita' di riscatto del servizio reso in qualita' di "assuntore" presso le Ferrovie dello Stato ad un massimo di venti anni anteriori al 1^ gennaio 1958 non preclude il diritto del lavoratore a godere, in vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.), e - tenuto conto della diversa "qualita'" del lavoro prestato anteriormente a quella data - si giustifica sia per la necessita' di far riferimento a situazioni non eccessivamente risalenti e, dunque, piu' facilmente documentabili, sia per l'esigenza di contenere l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Trattasi, pertanto, di corretto esercizio della discrezionalita' che al legislatore compete in ordine al beneficio dell'ammissione a riscatto. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 6 gennaio 1963 n. 13).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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