Corte costituzionale
Ordinanza n. 430/1988
Corte cost., ord. 7 aprile 1988, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 430/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:430
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 27 settembre 1979
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 920 del 24 dicembre 1976
- art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 32, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13739
La "liquidazione" ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e' operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessita' quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso: la mancanza di ogni valutazione giuridica rende razionale la disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale eccezionale ipotesi da quella ordinaria (che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione). Inoltre, non sono menomati in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilita' di far valere un proprio diritto o interesse legittimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - "aggiunto" dall'art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1, d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - denunziato per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto permette la determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al contribuente").
Massima n. 13740
L'art. 32 del D.L. n. 429 del 1982, non concerne la materia imponibile risultando sorretto, con chiara evidenza, dalla "piena certezza giuridica", come tale razionalmente esulante dalle ragioni che sottendono il condono tributario: interesse dell'amministrazione ad una dichiarazione piu' fedele ovvero ad una rapida definizione di un contenzioso in atto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516 denunziato - per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 Cost.- in quanto consentirebbe "all'Ufficio disparita' di trattamento tra chi viene assoggettato al regime previsto dall'art. 36 bis e chi ha aderito alla dichiarazione integrativa ed istanze di definizione e chi ha commesso violazioni piu' gravi esulanti dalla fattispecie prevista dall'art. 36 bis").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - articolo aggiunto dall'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 -, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Montepulciano, Pescara e Bolzano con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di Bolzano con l'ordinanza n. 734/85 R.O.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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