Corte costituzionale
Ordinanza n. 383/1988
Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 383/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:383
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13668
Nella procedura esecutiva esattoriale, promossa nei confronti del debitore fallito o sottoposto a procedura coatta amministrativa, la previsione di devoluzione allo Stato dell'immobile esecutato - a seguito dell'esito negativo di due incanti e mancata autorizzazione dell'Intendente di finanza al terzo incanto o esito negativo anche di questo - non integra violazione di precetti costituzionali. La procedura mira solo ad evitare che lo Stato, nella sua veste di acquirente necessario dell'immobile non venduto, abbia a subire troppi gravi pregiudizi e, garantendo che sia comunque individuato e versato un prezzo per il bene risultato "invendibile", non pregiudica i diritti dei creditori ne' degli organi preposti al fallimento (artt. 24 e 113 Cost.): tali soggetti hanno infatti la possibilita' o di partecipare agli incanti (allo scopo di acquistare il bene), o di pagare l'ammontare dell'imposta dovuta dal debitore - con conseguente estinzione del procedimento di espropriazione ex art. 49, d.P.R. n. 602 del 1973 - o di riscattare l'immobile con domanda al Pretore, facolta' questa che con l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto con il quale l'Intendente di finanza nega l'autorizzazione al terzo incanto, costituisce una incisiva forma di tutela nei confronti di comportamenti dell'Amministrazione finanziaria ritenuti lesivi. La normativa in esame, infine, regolando esclusivamente i rapporti tra lo Stato e gli altri creditori dell'esecutato, non conferisce all'esattore alcuna posizione di ingiustificato privilegio in ordine alla distribuzione del prezzo di devoluzione (art. 3 Cost.) ne', per la natura processuale rivestita, ha attinenza con la materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, sia pure intesa in senso lato (art. 97 Cost.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87 e 51, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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