Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10188
La delega legislativa di cui all'art. 76 non e` volta ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato ma solo a circoscriverla, onde rimane pur sempre salva la facolta` di valutare le specifiche situazioni da disciplinare. Nella specie, la presunzione di esistenza nell'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario - oltre a soddisfare le esigenze di semplificazione tenute presenti nei criteri direttivi della legge delega per la riforma tributaria - trovava giustificazione nella necessita` di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione. Inoltre, le presunzioni tributarie - potendo il legislatore desumere l'esistenza della capacita` contributiva da elementi indiziari precisi e concordanti - non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza. La norma denunciata non comporta, infine, disparita` di trattamento tra Amministrazione e contribuente, in quanto, ove l'attivo superi la percentuale presunta trova applicazione il comune principio di tassazione, ne`, tanto meno, lede il diritto di difesa, trattandosi di disciplina sostanziale in cui non assumono alcun rilievo le garanzie processuali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost. - dell'art. 8, comma secondo, del D.P.R. 25 settembre 1972, n. 637). - cfr. Sent. n. 156/1987 " Sent. n. 109/1967 " Sent. n. 283/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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