Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1988

Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/1988
Data di deposito
19 gennaio 1988
Data di decisione
13 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10188

La delega legislativa di cui all'art. 76 non e` volta ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato ma solo a circoscriverla, onde rimane pur sempre salva la facolta` di valutare le specifiche situazioni da disciplinare. Nella specie, la presunzione di esistenza nell'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario - oltre a soddisfare le esigenze di semplificazione tenute presenti nei criteri direttivi della legge delega per la riforma tributaria - trovava giustificazione nella necessita` di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione. Inoltre, le presunzioni tributarie - potendo il legislatore desumere l'esistenza della capacita` contributiva da elementi indiziari precisi e concordanti - non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza. La norma denunciata non comporta, infine, disparita` di trattamento tra Amministrazione e contribuente, in quanto, ove l'attivo superi la percentuale presunta trova applicazione il comune principio di tassazione, ne`, tanto meno, lede il diritto di difesa, trattandosi di disciplina sostanziale in cui non assumono alcun rilievo le garanzie processuali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost. - dell'art. 8, comma secondo, del D.P.R. 25 settembre 1972, n. 637). - cfr. Sent. n. 156/1987 " Sent. n. 109/1967 " Sent. n. 283/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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