Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1988

Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:204

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10437

La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. sollevate dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Novara con ordinanza 20 maggio 1983 (n. 91 del 1984) e dal Tribunale di Novara con ordinanza 3 febbraio 1984 (n. 466 del 1984), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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