Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978
  • art. 10, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 7, legge n. 249 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10381

La mancanza di qualsiasi accenno ai fatti di causa del giudizio principale non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissi- bile; parimenti, va dichiarata manifestamente inammissibile - perche` irrilevante - la questione di legittimita` costituzionale concernente una ipotesi normativa diversa da quella per la quale si procede nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost. - degli artt. 7, u. co., d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche` del combinato disposto degli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, relativamente all'applicazione di sanzioni penali concernenti la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché del combinato disposto dagli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sez. Istruttoria; dalla Corte d'appello di Firenze; dal Tribunale di Firenze; dal Tribunale di Venezia; dal Tribunale di Ascoli Piceno; dal Tribunale di Savona e dal Tribunale di Fermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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