Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:11
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Toscana del 15 novembre 1977
- delibera legislativa Regione Umbria del 1° ottobre 1979
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 20, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 26, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 36, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 10173
I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico di fronte al quale rimane del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Toscana, riapprovata il 15 novembre 1977 e della legge della Regione Umbria, riapprovata il 1^ ottobre 1979, che prevedono miglioramenti economici per i dipendenti regionali in riferimento ad un periodo di c.d "vuoto contrattuale"). - cfr. sent. n. 217/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale", e della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge regionale n. 16 del 1977", sollevate, rispettivamente, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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