Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1988

Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1988
Data di deposito
19 gennaio 1988
Data di decisione
13 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:11

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Toscana del 15 novembre 1977
  • delibera legislativa Regione Umbria del 1° ottobre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10173

I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico di fronte al quale rimane del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Toscana, riapprovata il 15 novembre 1977 e della legge della Regione Umbria, riapprovata il 1^ ottobre 1979, che prevedono miglioramenti economici per i dipendenti regionali in riferimento ad un periodo di c.d "vuoto contrattuale"). - cfr. sent. n. 217/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale", e della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge regionale n. 16 del 1977", sollevate, rispettivamente, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze