Corte costituzionale
Sentenza n. 622/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 622
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 622/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:622
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 16, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 16, comma 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 16, comma 4, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 16, ultimo co., legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 3973
La normativa concernente l'obbligo di assunzione di invalidi, intesa a favorire coloro che al lavoro debbano attingere ancora in via primaria, non e` applicabile nel giudizio in cui si controverta del diritto all'avviamento obbligatorio di soggetto gia` collocato in quiescenza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 38, comma terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16 L. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui subordinano alla richiesta dell'imprenditore i diritti degli aventi titolo alla assunzione).
Massima n. 3974
In ordine all'avviamento obbligatorio di soggetti invalidi, quando ne sussistano gli estremi, non emerge dalle norme l'esercizio di una "contraddittoria" facolta` di scelta dell'imprenditore, poiche` la richiesta da questi rivolta al competente ufficio del lavoro oltre ad essere requisito di legittimita` del provvedimento di assunzione, e` e rimane atto dovuto (cosi` come il rifiuto di compierlo attiene alla sfera degli illeciti); come tale, essa non e` ne` irragionevole (art. 3 Cost.), ne` lesiva del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), ne` dei principi concernenti l'inserimento dei disabili nel contesto sociale (art. 38 Cost.), escludenti l'accollo al datore di lavoro di oneri a connotazione assistenziale; mentre la (eventuale) sua ablazione, lungi dal favorire un adeguamento della norma ai principi costituzionali, varrebbe - in contrario - a interferire con l'iniziativa economica (art. 41 Cost.) che va preservata da restrizioni abnormi nelle sue scelte operative. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo; 38, commi terzo e quarto, 41, commi secondo e terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16, primo, quarto e ultimo comma, L. 2 aprile 1968, n. 482). - V. S. nn. 38/1960; 12/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo comma); 97 (primo comma) Cost., con l'ordinanza n. 72 del 1985;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 11, 16, primo, quarto ed ultimo comma della predetta legge n. 482 del 1968, sollevata, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo e quarto comma); 41 (secondo e terzo comma); 97 (primo comma) Cost., dai Pretori di Palermo (ord. n. 819/1981), Torino (ord.n. 694/1982), Ivrea (ordd. nn. 612/1983 e 1279/1984).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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