Corte costituzionale
Sentenza n. 618/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 618
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 618/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:618
Norme oggetto del giudizio
- art. 160, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 51, 1, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 152, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 46, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 51, comma 2, 1, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 51, comma 5, 1, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 3975
Nel nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, stabilito dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la previsione di una diversa valutazione delle anzianita` pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di eguaglianza sia perche` il fluire del tempo costituisce di per se` un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato la stessa categoria di soggetti sia in quanto la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alle generalita` delle leggi. Nella specie, l'uso del criterio c.d. del "maturato economico" nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, comportando una riduzione a omogeneita` di elementi di per se` stessi non omogenei, implica un'ampia discrezionalita` del legislatore circa la scelta dei coefficienti da adottare, non essendo, inoltre, desumibile dal principio di eguaglianza l'illegittimita` di una regolamentazione transitoria che non si limiti alla conservazione del trattamento precedente "ad esaurimento" o alla applicazione illimitatamente retroattiva del nuovo trattamento tanto meno in assenza di "tertia comparationis" opponibili al criterio adottato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 46, 51, commi primo, secondo e quinto, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 nella parte in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianita` maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1^ giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianita` maturate successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio c.d. del "maturato economico", per le seconde il computo dell'anzianita` effettiva). - V. S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 322/1985, 296/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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