Corte costituzionale

Sentenza n. 562/1987

Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 562

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
562/1987
Data di deposito
18 dicembre 1987
Data di decisione
10 dicembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:562

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3913

L'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale si pone come conseguenza sia del diniego di rinnovo sia dell'esercizio della facolta` di recesso da parte del locatore; in entrambi i casi e` identica la funzione riparatoria della indennita` rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad essa sottesa, di conservazione dell'impresa nel pubblico interesse. Pertanto, per contrasto con l'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 73 L. 27 luglio 1978, n. 392 (nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, nel caso di recesso del locatore, non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, commi settimo, ottavo e nono della stessa legge nel testo originario).

Massima n. 3914

Secondo il sistema normativo vigente il locatore e` legittimato a richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennita` di avviamento commerciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - degli artt. 69, penultimo comma e 34, ultimo comma L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa processuale del conduttore la determinazione dell'indennita` di avviamento, comprime il diritto all'azione del locatore; questione gia` decisa con S. n. 154/1986).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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