Corte costituzionale
Sentenza n. 562/1987
Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 562
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 562/1987
- Data di deposito
- 18 dicembre 1987
- Data di decisione
- 10 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:562
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3913
L'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale si pone come conseguenza sia del diniego di rinnovo sia dell'esercizio della facolta` di recesso da parte del locatore; in entrambi i casi e` identica la funzione riparatoria della indennita` rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad essa sottesa, di conservazione dell'impresa nel pubblico interesse. Pertanto, per contrasto con l'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 73 L. 27 luglio 1978, n. 392 (nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, nel caso di recesso del locatore, non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, commi settimo, ottavo e nono della stessa legge nel testo originario).
Massima n. 3914
Secondo il sistema normativo vigente il locatore e` legittimato a richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennita` di avviamento commerciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - degli artt. 69, penultimo comma e 34, ultimo comma L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa processuale del conduttore la determinazione dell'indennita` di avviamento, comprime il diritto all'azione del locatore; questione gia` decisa con S. n. 154/1986).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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