Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1987

Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 559

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
559/1987
Data di deposito
18 dicembre 1987
Data di decisione
10 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:559

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge n. 98 del 25 marzo 1982
  • art. 1, comma 1, lett.a, decreto-legge n. 16 del 25 gennaio 1982
  • legge n. 98 del 25 marzo 1982
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 13, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 3900

Il divieto di concessione di congedi straordinari ai lavoratori del settore pubblico e privato, comportante l'obbligo di usufruire delle prestazioni idrotermali durante il periodo feriale - ovvero in un periodo predeterminato da accordi aziendali o dalla decisione dell'imprenditore sulla base dell'interesse dell'azienda - confligge con il diritto primario della salute (art. 32 Cost.) a causa dell'impedimento alla fruizione delle cure con la necessaria tempestivita` e nei tempi (non coincidenti con il periodo feriale) richiesti dalle esigenze terapeutiche; e, ove il permesso alle cure fosse consentito ("in conto ferie") nel momento in cui si rendesse necessario, lederebbe comunque, il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite (art. 36, comma terzo, Cost.), che comporta la facolta` di scelta, per il lavoratore, del modo piu` adeguato per ritemprare le energie psico-fisiche e non puo` percio` essere fatto coincidere, per imposizione di legge, con le cure termali, che hanno finalita` diverse. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, lett.a), ultimo alinea, del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico L. 25 marzo 1982, n. 98.

Massima n. 3901

Il valore primario assegnato al diritto alla salute (art. 32 Cost.) comporta che la sua tutela debba spiegarsi non solo in ambito pubblicistico, ma anche nei rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, la cui lesione va risarcita indipendentemente dalle conseguenze incidenti sull'attitudine del soggetto a produrre redditi. - Cfr. S. nn. 88/1979; 184/1986.

Massima n. 3904

La specifica disciplina dei permessi extraferiali (fuori dai congedi e dalle ferie annuali) per cure idrotermali, realizza un equilibrato contemperamento delle varie esigenze in gioco, al fine di ridimensionare la spesa sanitaria, di ridurre il costo del lavoro e di contenere l'assenteismo praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a fini terapeutici, assicurando, nel contempo, la serieta` e l'imparzialita` dell'accertamento dell'esistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative". La tutela apprestata concerne - tipicamente, anche se non esclusivamente - le affezioni croniche o recidivanti, nonche` le esigenze di riabilitazione da stati morbosi di varia natura; mentre le cure termali prescrivibili per il periodo extraferiale non sono necessariamente, e solo, quelle reputate cosi` urgenti da risultare indifferibili; pertanto, una volta che risulti accertata la reale esigenza - a fini terapeutici o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale, il lavoratore non puo` essere costretto al rinvio di cure maggiormente idonee ad arrestare o rallentare il processo morboso, o ad evitare aggravamenti o ricadute, ovvero a conseguire una pronta remissione o riabilitazione. Un'interpretazione che, in tali casi, comportasse il mancato accollo all'imprenditore dell'onere retributivo per il periodo di cura condurrebbe al risultato - certamente incostituzionale - di indurre nel lavoratore una rilevante remora alla tempestiva fruizione delle cure necessarie, cosi` compromettendone la guarigione o esponendolo al pericolo di aggravamenti; cio` che tra l'altro implicherebbe non consentite differenziazioni, in termini di tutela della salute, tra chi sia in condizioni di rinunziare ad una quota della retribuzione e chi non possa invece privarsene. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. - dell'art. 13, comma terzo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. dai Tribunali di Parma e Modena e dai Pretori di Sondrio e Brescia con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 19 dicembre 1984, 2 aprile 1986, 21 giugno 1985 e 3 febbraio 1987 (ordd. nn. 78/85, 551/86, 571/85 e 139/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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