Corte costituzionale
Sentenza n. 524/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 524
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 524/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:524
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, punto 10, legge n. 121 del 1° aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 3806
In materia di inquadramento del personale gia` di ruolo e nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera e` riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita` al fine di trarre, attraverso una congrua valutazione delle attivita` pregresse del dipendente, elementi utili per giudicare l'attitudine a svolgere funzioni superiori. In particolare, il criterio di inquadramento dei marescialli "carica speciale" nel nuovo ruolo degli ispettori, previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio, non appare irragionevole con riferimento al differente trattamento riservato, sempre ai fini dell'inquadramento, ad altre categorie di marescialli in quanto il legislatore ha tenuto conto della loro pregressa posizione connessa alle particolari modalita` di conseguimento della qualifica (esito favorevole di un particolare esame di idoneita` in materie professionali) e al disimpegno di speciali mansioni. Ne` puo` invocarsi il principio della "omogeneizzazione, desumibile dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego il quale, indipendentemente dalla considerazione della sua operativita` nei riguardi della polizia di Stato, non ha, di per se`, rilievo costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 36, punto X, della legge 1 aprile 1981, n. 121 che, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prevede per i marescialli "carica speciale" un trattamento differenziato rispetto alle altre categorie di marescialli). - v. S. nn. 99/1986 e 81/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), in riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo e 97, comma primo della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 338, R.O. 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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