Corte costituzionale
Sentenza n. 478/1987
Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 478
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 478/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:478
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 364 del 25 maggio 1970
- art. 19, comma 2, n.2, legge n. 364 del 25 maggio 1970
- art. 20, comma 2, lett.b, legge n. 364 del 25 maggio 1970
- art. 23, legge n. 364 del 25 maggio 1970
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- dispdisposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 130, Costituzione
Massime
Massima n. 3705
Permane la rilevanza delle questioni di costituzionalita` proposte in via incidentale, ancorche` la normativa (L. 25 maggio 1970, n. 364) denunciata risulti sostanzialmente modificata da una nuova disciplina (L. 15 ottobre 1981, n. 590), non applicabile ratione temporis nei giudizi principali, governati dalle norme precedenti.
Massima n. 3706
E' rilevante la questione di costituzionalita` proposta nei confronti dell'art. 19, comma secondo, n. 2, L. 25 maggio 1970, n. 364, in quanto non e` ad essa applicabile l'argomento desumibile in contrario, dalla interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, circa gli effetti della Sentenza costituzionale n. 92 del 1981.
Massima n. 3707
E' irrilevante e, come tale, inammissibile. la questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 20, comma secondo, lett. b L. 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la partecipazione di rappresentanti delle Province ai consigli di gestione delle casse sociali dei Consorzi di produttori agricoli. Nel giudizio 'a quo', infatti, si controverte esclusivamente della pretesa, da parte dei corsorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti nel precedente art. 19, secondo comma della stessa legge.
Massima n. 3708
Il principio, in base al quale dall'art. 81, comma quarto, della Costituzione discende per il legislatore l'obbligo di indicare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pubblica allargata, non puo` essere invocato per il caso in cui il legislatore, all'atto di imporre un obbligo di contribuzione a carico delle Province, non sia stato materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. Nella specie il contributo che le amministrazioni provinciali erano tenute a corrispondere ai consorzi di produttori agricoli - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 364 del 1970 - fissato nella sola misura minima, era da calcolarsi, in termini percentuali, rispetto ad una entita` - il valore della produzione annua - non determinabile a priori che era dipendente, inoltre, dalla futura ed eventuale costituzione dei consorzi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, 114, 118, primo e terzo comma, 119, comma primo, 130, VIII disp.trans., Cost. - degli artt. 19, comma secondo, n. 2 e 23 L. 25 maggio 1970, n. 364, che imponevano alle Province l'obbligo di corrispondere una contribuzione annua ai consorzi di produttori agricoli, costituiti per la difesa delle produzioni intensive). - v. S.nn. 92 e 189/1981; 341/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, lett. b) della legge 25 maggio 1970, n. 364, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 385/1983);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost., sollevate da varie autorità remittenti con le ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 52 e 951/1982, 385/1983, 359/1985, 27 e 86/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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