Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1987
Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 5, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. unico, legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 3530
Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidita' civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e gia' lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidita' inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).
Massima n. 3531
La questione astrattamente posta, senza riferimento al caso oggetto del giudizio di merito, e' priva di rilevanza e, come tale, inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost.- dell' art. 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638 - relativamente all'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo degli invalidi "interni", divenuti tali nel corso del rapporto con percentuale di invalidita' inferiore al sessanta per cento).
Massima n. 3532
La questione proposta senza considerazione delle modifiche apportate al testo normativo - oggetto delle censure di costituzionalita' - difetta di un esame compiuto e organico della rilevanza e, come tale, e' inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost. - dell'art. 11, primo comma, L. 2 aprile 1968, n. 482, relativamente all'esclusione dal computo della riserva d'obbligo dei lavoratori dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost., dal T.A.R. della Lombardia con ordd. nn. 708 e 709 del 1980;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 sopramenzionata legge n. 482/1968, nonché dell'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638 (conversione con modificazioni del d.-l. 12 settembre stesso anno, n. 463 con misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) sub art. 9, comma terzo, decreto citato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Cost., dal T.A.R. del Lazio, con ordinanze nn. 360 del 1986 e 61, 62, 121, 122, 123 del 1987;
c) la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge specificate al punto b), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Perugia, con ordinanza n. 686 del 1985;
d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge n. 482/1968, già menzionato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 41 Cost., dal Pretore di Trapani, con ordinanza n. 399 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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