Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1987

Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1987
Data di deposito
29 ottobre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 5, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. unico, legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 3530

Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidita' civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e gia' lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidita' inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).

Massima n. 3531

La questione astrattamente posta, senza riferimento al caso oggetto del giudizio di merito, e' priva di rilevanza e, come tale, inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost.- dell' art. 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638 - relativamente all'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo degli invalidi "interni", divenuti tali nel corso del rapporto con percentuale di invalidita' inferiore al sessanta per cento).

Massima n. 3532

La questione proposta senza considerazione delle modifiche apportate al testo normativo - oggetto delle censure di costituzionalita' - difetta di un esame compiuto e organico della rilevanza e, come tale, e' inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost. - dell'art. 11, primo comma, L. 2 aprile 1968, n. 482, relativamente all'esclusione dal computo della riserva d'obbligo dei lavoratori dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost., dal T.A.R. della Lombardia con ordd. nn. 708 e 709 del 1980;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 sopramenzionata legge n. 482/1968, nonché dell'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638 (conversione con modificazioni del d.-l. 12 settembre stesso anno, n. 463 con misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) sub art. 9, comma terzo, decreto citato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Cost., dal T.A.R. del Lazio, con ordinanze nn. 360 del 1986 e 61, 62, 121, 122, 123 del 1987;

c) la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge specificate al punto b), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Perugia, con ordinanza n. 686 del 1985;

d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge n. 482/1968, già menzionato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 41 Cost., dal Pretore di Trapani, con ordinanza n. 399 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze