Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:289

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 4 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 4460

Ai fini dell'ammissibilita` dell'impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato, il principio di corrispondenza sostanziale tra i motivi del rinvio ex art. 127, comma terzo, Cost. ed i motivi del successivo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, deve ritenersi soddisfatto ove i motivi d'incostituzionalita` dedotti nel ricorso siano presenti, seppure in forma estremamente sintetica, anche nell'atto di rinvio: cio` che si verifica pur se in quest'ultimo - diversamente che in ricorso - difetti l'esplicita menzione di alcuni degli articoli espressivi dei principi dei quali si prospetta la lesione. - v. S.n. 217/1987

Massima n. 4461

Poiche` lo Statuto per il Trentino-Alto Adige - a seguito della revisione operatane con legge cost. n. 1 del 1971 - qualifica la tutela delle minoranze linguistiche locali come "interesse nazionale", essa costituisce "uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potesta` legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige". - cfr. S.n. 312/1983.

Massima n. 4462

La rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici locali - espressamente prevista dagli artt. 61 e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in relazione alla composizione degli organi amministrativi degli enti pubblici locali, e degli uffici statali nella provincia di Bolzano - non si configura quale deroga rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ma come norma direttamente espressiva del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche; conseguentemente, la legislazione regionale e provinciale puo` imporre il rispetto della "proporzionale etnica" anche al di la` dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie. Va comunque rilevato che la locuzione "enti pubblici locali", di cui all'art. 61 cit., identifica la categoria degli enti pubblici operanti nella Regione o in una delle Province che la compongono, e che tra essi senza dubbio rientra il "Mediocredito Trentino-Alto Adige". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 - 'recte', 51 - Cost., e relativa all'art. 6, dis. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. il 4 dicembre 1979, nella parte in cui prescrive l'osservanza della "proporzionale etnica" con riguardo alla composizione di organi e personale del "Mediocredito"). - v. S.n. 155/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 4 dicembre 1979 ("Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, per contrasto con gli articoli 61 e 89 dello Statuto della Regione T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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