Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, 1, regolamento interno Consiglio provinciale Trento n. 7 del 25 ottobre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4459

Il Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, adottato ai sensi degli artt. 31 e 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973 n. 7, non ricade nell'area di sindacabilita` 'ex' art. 134, prima parte, Cost., sia alla stregua delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale concernente regolamenti consiliari, sia in quanto il sindacato costituzionale non potrebbe estendersi che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella produzione dell'ordinamento; laddove - per i regolamenti consiliari, anche se previsti da Statuti speciali - non costituiscono indici sicuri di tale essenzialita` ne` la competenza normativa, peraltro ad oggetto limitato, ne` la qualita` dell'organo, ne` il tipo di procedimento (pur rinforzato, rispetto a quello legislativo, dalla maggioranza qualificata prescritta a tutela delle minoranze). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 8 dello Statuto Speciale, ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 12, comma primo, Regolamento cit., la` dove e` riservato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale "il giudizio definitivo" sui ricorsi aventi ad oggetto atti relativi al rapporto d'impiego del personale consiliare). - v. S. nn. 14/1965, 18/1970, 66/1964, 154/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, ultima parte, del Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973, n. 7, sollevata, in riferimento all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., dal Consiglio di Stato con ordinanza emessa il 27 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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