Corte costituzionale
Sentenza n. 288/1987
Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/1987
- Data di deposito
- 28 luglio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, 1, regolamento interno Consiglio provinciale Trento n. 7 del 25 ottobre 1973
Parametri
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4459
Il Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, adottato ai sensi degli artt. 31 e 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973 n. 7, non ricade nell'area di sindacabilita` 'ex' art. 134, prima parte, Cost., sia alla stregua delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale concernente regolamenti consiliari, sia in quanto il sindacato costituzionale non potrebbe estendersi che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella produzione dell'ordinamento; laddove - per i regolamenti consiliari, anche se previsti da Statuti speciali - non costituiscono indici sicuri di tale essenzialita` ne` la competenza normativa, peraltro ad oggetto limitato, ne` la qualita` dell'organo, ne` il tipo di procedimento (pur rinforzato, rispetto a quello legislativo, dalla maggioranza qualificata prescritta a tutela delle minoranze). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 8 dello Statuto Speciale, ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 12, comma primo, Regolamento cit., la` dove e` riservato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale "il giudizio definitivo" sui ricorsi aventi ad oggetto atti relativi al rapporto d'impiego del personale consiliare). - v. S. nn. 14/1965, 18/1970, 66/1964, 154/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, ultima parte, del Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973, n. 7, sollevata, in riferimento all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., dal Consiglio di Stato con ordinanza emessa il 27 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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