Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1987
Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1987
- Data di deposito
- 28 luglio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett.e, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, lett.e, legge n. 382 del 24 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 4456
La ridefinizione della "beneficenza pubblica", operata dall'art. 22, d.P.R. n. 616 del 1977, congiunge in entita` unitaria - in coerenza con una nuova linea di politica sociale - le attivita` di beneficenza e assistenza pubblica, di cui all'art. 117 Cost., e l'assistenza sociale (escluse le prestazioni economiche previdenziali) di cui all'art. 38 Cost., e tale organico disegno di riforma dei servizi sociali non provoca incostituzionali alterazioni del riparto di competenza tra Stato e Regioni, ne` incorre in eccesso di delega, essendo il nuovo indirizzo gia` prefigurato - sia pur in forma ellittica - nella legge di delegazione n. 382 del 1975. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 382, in quanto includono nelle funzioni di "beneficenza pubblica", ed attribuiscono ai Comuni, le attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile). - cfr. S.n. 174/1981; v. anche S.nn. 89/1977 e (in senso diverso) 139/1972.
Massima n. 4457
Gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977) non ricadono nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione criminale" di spettanza statale, ma hanno carattere di tutela del minore e rientrano nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di situazioni di "irregolarita`", che il legislatore statale opportunamente ha ritenuto di realizzare mediante il decentramento territoriale (ai Comuni) dei relativi servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, impugnato - in riferimento all'art. 118 Cost.- assumendo che i suddetti interventi non sarebbero attinenti a materie di interesse esclusivamente locale, e che, pertanto, le relative attivita` non potevano essere attribuite direttamente ai Comuni).
Massima n. 4458
L'art. 110 Cost. non implica una riserva di competenza organizzativa del Ministro di grazia e giustizia in ordine a qualunque servizio comunque in relazione con la giustizia, ma soltanto la delimitazione del campo d'intervento del Ministro rispetto a quello riservato, effettivamente, al Consiglio superiore della magistratura. Pertanto, non confligge con il suddetto parametro il decentramento ai Comuni delle attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 110 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e 1, lett. e, L. 22 luglio 1975 n. 382).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera e), della l. 22 luglio 1975 n. 382 (norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), e 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1973 n. 382) con riferimento agli artt. 117, 76, 118 e 110 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna - Sezione minorenni, con ord. 19 novembre 1980 (n. 83/1981 reg. ord.) e dal Tribunale di Salerno con ord. 29 luglio 1985 (n. 19/1986 reg. ord.).
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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