Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett.e, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, lett.e, legge n. 382 del 24 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4456

La ridefinizione della "beneficenza pubblica", operata dall'art. 22, d.P.R. n. 616 del 1977, congiunge in entita` unitaria - in coerenza con una nuova linea di politica sociale - le attivita` di beneficenza e assistenza pubblica, di cui all'art. 117 Cost., e l'assistenza sociale (escluse le prestazioni economiche previdenziali) di cui all'art. 38 Cost., e tale organico disegno di riforma dei servizi sociali non provoca incostituzionali alterazioni del riparto di competenza tra Stato e Regioni, ne` incorre in eccesso di delega, essendo il nuovo indirizzo gia` prefigurato - sia pur in forma ellittica - nella legge di delegazione n. 382 del 1975. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 382, in quanto includono nelle funzioni di "beneficenza pubblica", ed attribuiscono ai Comuni, le attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile). - cfr. S.n. 174/1981; v. anche S.nn. 89/1977 e (in senso diverso) 139/1972.

Massima n. 4457

Gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977) non ricadono nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione criminale" di spettanza statale, ma hanno carattere di tutela del minore e rientrano nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di situazioni di "irregolarita`", che il legislatore statale opportunamente ha ritenuto di realizzare mediante il decentramento territoriale (ai Comuni) dei relativi servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, impugnato - in riferimento all'art. 118 Cost.- assumendo che i suddetti interventi non sarebbero attinenti a materie di interesse esclusivamente locale, e che, pertanto, le relative attivita` non potevano essere attribuite direttamente ai Comuni).

Massima n. 4458

L'art. 110 Cost. non implica una riserva di competenza organizzativa del Ministro di grazia e giustizia in ordine a qualunque servizio comunque in relazione con la giustizia, ma soltanto la delimitazione del campo d'intervento del Ministro rispetto a quello riservato, effettivamente, al Consiglio superiore della magistratura. Pertanto, non confligge con il suddetto parametro il decentramento ai Comuni delle attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 110 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e 1, lett. e, L. 22 luglio 1975 n. 382).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera e), della l. 22 luglio 1975 n. 382 (norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), e 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1973 n. 382) con riferimento agli artt. 117, 76, 118 e 110 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna - Sezione minorenni, con ord. 19 novembre 1980 (n. 83/1981 reg. ord.) e dal Tribunale di Salerno con ord. 29 luglio 1985 (n. 19/1986 reg. ord.).

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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