Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 7 luglio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:283
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 21 luglio 1983
- art. 38, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4441
Tra gli atti oggetto del giudizio di costituzionalita`, a norma dell'art. 134 Cost., non sono annoverati i decreti ministeriali, che hanno natura ed efficacia di atti amministrativi e, se emanati in contrasto con le norme della Costituzione, possono essere percio` disapplicati o annullati, rispettivamente, dai giudici ordinari e amministrativi, non gia` impugnati dinanzi alla Corte costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del D.M. 21 luglio 1983, recante determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita` contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2 d.P.R. n. 600/1973).
Massima n. 4442
L'art. 2 della Costituzione, nel tutelare i diritti inviolabili dell'uomo in via generale, si riferisce a diritti garantiti specificamente in altre norme della Costituzione; di conseguenza e` esclusa la violazione dell'art. 2 quando sia esclusa la violazione della norma costituzionale che tutela specificamente ogni singolo diritto inviolabile. - S. nn. 188/1980, 238/1975, 29/1962, 57/1976, 77/1972.
Massima n. 4443
La previsione di accertamenti induttivi del reddito, in relazione ad elementi e circostanze di fatto certi, non viola l'art. 2 Cost., non risultando lesi da essa diritti costituzionalmente garantiti; ne` l'interesse del contribuente ad una giusta imposizione fiscale e` configurabile come un diritto naturale, preesistente all'organizzazione statuale, trovando l'imposizione fiscale la sua fonte proprio nell'ordinamento dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 2 Cost.).
Massima n. 4444
Disparita` di fatto, che possono insorgere in sede applicativa di norme di per se` non discriminatorie, sono irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalita`: cosi` anche le eventuali disparita` che, in conseguenza della maggiore o minore efficienza degli uffici finanziari, potrebbero sorgere dalla applicazione della norma contenente previsione dell'obbligo all'accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 209/1985, 22/1982, 69/1975 in ordine alle disparita` di fatto.
Massima n. 4445
Per la particolarita` della materia tributaria e per il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, sono giustificate discipline differenziate in tema di accertamenti presuntivi, rispetto alla disciplina generale (fissata dall'art. 2729 cod. civ.), purche` tali discipline siano idonee ad assicurare la reale rispondenza dell'accertamento tributario alla capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 4446
L'accertamento su presunzioni, al quale si riconducono i due metodi di accertamento induttivo del reddito, previsti dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacita` contributiva e imposizione tributaria, ne costituiscono mezzo di attuazione, in quanto l'uno e` ancorato ad "elementi e circostanze di fatto certi" che debbono essere rigorosamente provati, nonche` idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacita` contributiva, e l'altro e` basato su elementi gia` individuati a norma dell'art. 2 del predetto decreto n. 600 - disponibilita` di aeromobili, navi, cavalli, residenze secondarie ecc. - che in base ad una massima di esperienza sono indici sicuri di capacita` contributiva. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 53 Cost.). - S. nn. 42/1980, 200/1976, 77/1967, 109/1967, 99/1968 in tema di presunzioni tributarie.
Massima n. 4447
La normativa del d.P.R. n. 600 del 1973 non contravviene al principio costituzionale della difesa, in quanto nessun limite pone alla prova, da parte del contribuente, della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento induttivo del reddito effettuato dagli uffici finanziari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.M. 21 luglio 1983 ("Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 53 Cost.; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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