Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1987

Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/1987
Data di deposito
23 luglio 1987
Data di decisione
7 luglio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:280

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4436

Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).

Massima n. 4437

E' manifestamente inammissibile - essendo identica nei termini e nelle situazioni a quella gia` presa in esame e decisa con sentenza (di pari data) di inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e denunciati nella parte in cui escludono l'applicabilita` di sanzioni sostitutive ai reati militari, compresi nella competenza del pretore, commessi da militari maggiorenni. - S. n. 279/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze