Corte costituzionale
Sentenza n. 280/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 7 luglio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 169, codice penale militare di pace
- art. 168, codice penale militare di pace
- art. 170, codice penale militare di pace
- art. 79, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 77, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 53, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 54, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 4436
Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
Massima n. 4437
E' manifestamente inammissibile - essendo identica nei termini e nelle situazioni a quella gia` presa in esame e decisa con sentenza (di pari data) di inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e denunciati nella parte in cui escludono l'applicabilita` di sanzioni sostitutive ai reati militari, compresi nella competenza del pretore, commessi da militari maggiorenni. - S. n. 279/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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