Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1987

Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1987
Data di deposito
16 luglio 1987
Data di decisione
3 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:270

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 78 del 30 marzo 1978
  • art. 2, decreto-legge n. 353 del 6 luglio 1978
  • art. 1, decreto-legge n. 15 del 7 febbraio 1977
  • art. 1, decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1978
  • art. 1, decreto-legge n. 20 del 30 gennaio 1979
  • legge n. 102 del 7 aprile 1977
  • legge n. 221 del 26 maggio 1978
  • legge n. 75 del 22 marzo 1978
  • legge n. 92 del 31 marzo 1979
  • art. 2, legge n. 573 del 8 agosto 1977
  • legge n. 502 del 5 agosto 1978
  • legge n. 375 del 13 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 4425

In tema di sgravi contributivi, la normativa per il contenimento del costo di lavoro impone agli imprenditori non iscritti alle associazioni sindacali di categoria un'alternativa ben precisa: beneficiare della detrazione dei contributi INAM applicando le clausole dei contratti collettivi ed accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, ovvero non fruire del beneficio e non applicare le clausole suddette. Non puo`, pertanto, invocarsi l'art. 3 Cost. per giustificare la pretesa di fruire dello sgravio senza rispettare i minimi normativi e salariali fissati dalla contrattazione collettiva. Ne` sostanziano idonei parametri di giudizio gli artt. 18, 36, 39 Cost.: non il primo, perche` della vicenda sono protagonisti datori di lavoro anziche` lavoratori; non il secondo, perche` non e` stata ancora posta in essere la registrazione dei sindacati; non l'ultimo, perche` la vincolativita` degli attuali contratti collettivi non dipende dall'appartenenza all'associazione sindacale stipulante ogni qual volta siano norme di legge a richiamarne il contenuto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, L. 8 agosto 1977 n. 573, in relazione all'art. 1, d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, come conv. nella L. 7 aprile 1977 n. 102; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1978 n. 15, conv. nella L. 22 marzo 1978 n. 75; del d.l. 30 marzo 1978 n. 78, conv. nella L. 26 maggio 1978 n. 221; dell'art. 2, d.l. 6 luglio 1978 n. 353, conv. nella L. 5 agosto 1978 n. 502; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, conv. nella L. 31 marzo 1979 n. 92; e della L. 13 agosto 1979 n. 375).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv., con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv., con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv., con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv., con l. 31 marzo 1979, n. 92, della l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito previstovi al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di catego ria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti collettivi stessi, sollevata dal Pretore di Cingoli in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (n. 695/1980), e dal Pretore di San Valentino in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (n. 551/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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