Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1987
Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1987
- Data di deposito
- 3 febbraio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 2, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 3, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 4, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 5, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 6, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 7, legge n. 170 del 10 maggio 1978
- art. 8, legge n. 170 del 10 maggio 1978
Parametri
- art. 75, comma 2, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 12, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 90, comma 2, Costituzione
- art. 96, Costituzione
Massime
Massima n. 4039
La disciplina dei poteri e dei modi di funzionamento della Commissione parlamentare inquirente - contenuta negli artt. 1-8 della L. 10 maggio 1978 n. 170, sostanzialmente modificativa della L.n. 20 del 1962 - non rientra in alcuna delle due ipotesi riconducibili alla categoria delle leggi "a contenuto costituzionalmente vincolato", in quanto, per un verso, rappresenta una soltanto fra le numerose scelte legislative possibili per attuare il disposto di cui all'art. 12, L.cost. n. 1 del 1953; per altro verso, la sua eventuale abrogazione referendaria non potrebbe in alcun modo vanificare l'esistenza della predetta Commissione bicamerale permanente, e tanto meno eliminare la procedura di messa in stato d'accusa di cui agli artt. 90, comma secondo, e 96 Cost., o la speciale giurisdizione penale prevista dall'art. 134 Cost.; ne' potrebbe in alcun modo risultare paralizzato il funzionamento della stessa Commissione, a garantire il quale sarebbero di per se` sufficienti - in attesa di altra piu` completa disciplina - le norme del regolamento parlamentare. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione dei primi otto articoli della L. 10 maggio 1978 n. 170). - sulle leggi "a contenuto costituzionalmente vincolato, v. S.nn. 16/1978, 25 e 26/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei primi otto articoli della l. 10 maggio 1978 n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla l. 25 gennaio 1962 n. 20), nei termini di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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