Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1987

Corte cost., sent. 6 luglio 1987, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1987
Data di deposito
6 luglio 1987
Data di decisione
1° luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:243

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985
  • art. 1, decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985
  • art. 1-quater, decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985
  • art. 1-ter, decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985
  • art. 1-bis, decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985
  • legge n. 297 del 21 giugno 1985
  • art. 2, decreto-legge n. 144 del 22 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 4391

Una volta che sia intervenuta la conversione in legge, perdono rilievo le censure rivolte al decreto legge (convertito), tanto piu` se venga denunciata dalle ricorrenti (regioni) la insussistenza dei presupposti - di straordinaria necessita` e urgenza - richiesti per la legittima adozione del decreto, da parte del Governo, ai sensi dell'art. 77 Cost., dal momento che tale censura non riguarda la sfera delle competenze regionali. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, proposta in via principale in riferimento all'art. 77 Cost., del d.l. 22 aprile 1985, n. 144). - S. nn. 55/1977, 34/1985.

Massima n. 4392

Non e` contestabile la competenza dello Stato a disciplinare il fenomeno della tossicodipendenza - e non solo in relazione ad obblighi internazionalmente assunti, ma altresi` per la complessita` dei vari aspetti considerati, incidenti sulla criminalita`, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico -; ma non e` tuttavia precluso - secondo una retta interpretazione della normativa impugnata - che le stesse Regioni intervengano e partecipino (anche formulando pareri e proposte) nel procedimento per la prevista erogazione di contributi, attraverso il Ministro dell'Interno, ad enti ed associazioni di volontariato operanti nel settore del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; restando, comunque, ferma e non pregiudicata la competenza regionale, esplicabile o gia` esplicata, a disciplinare altri aspetti afferenti alle materie dell'igiene, della sanita` e dell'assistenza; nonche` eventuali intese e la collaborazione con lo Stato in un settore di comune interesse. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 5, n. 16, dello St. F.V.G.). - S. n. 31/1983.

Massima n. 4393

Non risulta lesa l'autonomia finanziaria delle regioni, ne` in particolare l'art. 126, terzo comma del d.P.R. n. 616 del 1977 (che fa divieto di istituire, nel bilancio statale, capitoli di spesa con finalita` inerenti alle funzioni trasferite) a causa dei disposti stanziamenti in bilancio, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di somme destinate all'erogazione di contributi ad enti ed associazioni operanti per il recupero dei tossicodipendenti: sia perche` la materia non rientra tra quelle trasferite alle regioni, sia perche` non ne viene intaccato il finanziamento delle stesse regioni. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 2, sollevate in riferimento agli artt. 119 Cost. e 126, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 del d.l. 22 aprile 1985 n. 144 (Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate), nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 297, sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia (Reg. Ric. nn. 23 e 30/1985) Lombardia (Reg. Ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (Reg. Ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (Reg. Ric. n. 29/1985), in riferimento agli artt. 77, 117, 118 e 119 Cost. nonché all'art. 5, n. 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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