Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1987

Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1987
Data di deposito
8 giugno 1987
Data di decisione
3 giugno 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:217

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge della Regione Liguria del 26 settembre 1984
  • art. 1, legge della Regione Veneto del 28 febbraio 1986
  • art.unico, legge della Regione Calabria del 3 ottobre 1984
  • legge della Regione Veneto del 28 febbraio 1986
  • legge della Regione Liguria del 26 settembre 1984
  • legge della Regione Calabria del 3 ottobre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 4352

I motivi prospettati nel ricorso governativo, per l'impugnazione di leggi regionali, innanzi alla Corte costituzionale, devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame al Consiglio regionale; per cui, ove manchi una sostanziale corrispondenza tra motivi dedotti nel ricorso e motivi prospettati nel rinvio, le correlative censure di costituzionalita` devono ritenersi inammissibili. - S. nn. 8/1967, 147/1972, 123/1975, 132/1975, 221/1975, 212/1976, 107/1983, 72/1985.

Massima n. 4353

Sono inammissibili - per evidente divergenza tra il contenuto del ricorso e quello del rinvio - le questioni di legittimita` costituzionale, proposte in via principale in riferimento agli artt. 51, 97, 117 Cost. e in relazione all'art. 4 l. 29 marzo 1983, n. 93, nei confronti dell'articolo unico della legge reg. Liguria 25 luglio-26 settembre 1984.

Massima n. 4354

Non puo` negarsi al legislatore ampia discrezionalita` nello stabilire i criteri d'inquadramento (o di reinquadramento) dei dipendenti pubblici, non censurabile se non quando si assuma l'arbitrarieta` o la manifesta irragionevolezza della disciplina adottata rispetto ai fini del buon andamento e dell'imparzialita` degli uffici (ex art. 97 Cost.). Il meccanismo di reinquadramento, in livelli superiori, del personale regionale assunto a contratto (in Calabria) o collocato al livello immediatamente inferiore a quello di "esperto" (nel Veneto) suppone una valutazione congrua e razionale - da parte delle leggi che lo hanno disposto - dell'attivita` pregressa di detto personale: in un caso essendo previsto sulla base delle mansioni superiori effettivamente svolte presso la Regione, accertate secondo modalita` sufficientemente rigorose e, nell'altro, considerando una determinata anzianita` equipollente al possesso di una specializzazione professionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 97 Cost. - della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984 e dell'art. 1 legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986). - S. nn. 123/1968, 10/1980, 81/1983, 277/1983 e 278/1983.

Massima n. 4355

E' del tutto ingiustificata la prospettata violazione dell'art. 51 Cost. - che specifica la garanzia del principio di eguaglianza in relazione all'accesso dei cittadini nei pubblici uffici - quando venga riferita non gia` all'accesso nei ruoli, bensi` alla disciplina del passaggio da un livello all'altro di dipendenti gia` in servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in via principale in riferimento all'art. 51 Cost., della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984).

Massima n. 4356

In difetto delle condizioni e delle garanzie prescritte dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. n. 93 del 1983) quanto ai soggetti stipulanti, alle procedure e ai contenuti degli accordi collettivi nazionali in essa previsti, non puo` riconoscersi agli accordi anteriori (alla sua vigenza) un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorche` rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere (ex art. 117 Cost.) resta del tutto integro, libero cioe` di seguire le proprie autonome valutazioni ed anche di discostarsi dal contenuto dell'accordo stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione agli artt. 3 e 10 l. 29 marzo 1983, n. 93 - della legge reg. Liguria 25 luglio - 26 settembre 1984, della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984, della legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986, denunziate in quanto, ponendosi in contrasto con gli accordi collettivi nazionali per il personale regionale, del 24 febbraio 1979 e del 29 aprile 1983, violerebbero il principio della disciplina in base ad accordi di cui alla l. n. 93/1983 relativamente ai criteri di inquadramento del personale regionale ai livelli superiori). - S. nn. 219/1984, 290/1984, 721/1985 sul principio contrattuale e sulla legge quadro sul pubblico impiego.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Liguria approvata il 25 luglio 1984 e riapprovata il 26 settembre successivo (Modifica all'art. 39 della l.r. 16 ottobre 1979 n. 34) con riferimento agli articoli 51 e 97 Cost., nonché all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

- dell'articolo unico della legge della regione Liguria indicata al punto a);

- dell'articolo unico della legge della regione Calabria approvata il 10 luglio 1984 e riapprovata il 3 ottobre successivo (Personale assunto a contratto ai sensi della l.r. 9 gennaio 1977 n. 4. Integrazione dell'art. 44 della l.r. 30 maggio 1980 n. 15);

- dell'art. 1 della legge della regione Veneto approvata il 24 ottobre 1985 e riapprovata il 28 febbraio 1986 (Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 28 gennaio 1985 n. 10), in riferimento, rispettivamente, per la legge della regione Liguria, all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); per la legge della regione Calabria, agli artt. 51 e 97 Cost. nonché all'art. 117 Cost. in relazione ai citati articoli 3 e 10 della legge statale n. 93 del 1983 e per la legge della regione Veneto, all'art. 97 Cost. e all'art. 117 Cost. in relazione al cit. art. 10 della legge statale n. 93 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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