Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1987

Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1987
Data di deposito
8 giugno 1987
Data di decisione
3 giugno 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 3, legge n. 118 del 30 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 4349

Nella condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in materia e` essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. Per quanto concerne l'istruzione scolastica, dall'integrazione e specificazione delle disposizioni generali (artt. 34, 2, 3, Cost.) con l'art. 38, comma terzo, Cost., si evince che deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore - la quale e` altresi` finalizzata all'inserimento degli stessi del mondo del lavoro - compito al cui assolvimento sono deputati primariamente gli organi pubblici (artt. 31, comma primo e 32 Cost.). E' necessario, percio`, conferire valore immediatamente precettivo e cogente all'art. 28, comma terzo, L.n. 118 del 1971, imponendo ai competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano gia` allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina per risolvere un cosi` rilevante problema umano e sociale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 28, terzo comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara` facilitata", anziche` disporre che "E' assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. - cfr. S. n. 7/1967, 163/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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