Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1987
Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1987
- Data di deposito
- 8 giugno 1987
- Data di decisione
- 3 giugno 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 3, legge n. 118 del 30 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 4349
Nella condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in materia e` essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. Per quanto concerne l'istruzione scolastica, dall'integrazione e specificazione delle disposizioni generali (artt. 34, 2, 3, Cost.) con l'art. 38, comma terzo, Cost., si evince che deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore - la quale e` altresi` finalizzata all'inserimento degli stessi del mondo del lavoro - compito al cui assolvimento sono deputati primariamente gli organi pubblici (artt. 31, comma primo e 32 Cost.). E' necessario, percio`, conferire valore immediatamente precettivo e cogente all'art. 28, comma terzo, L.n. 118 del 1971, imponendo ai competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano gia` allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina per risolvere un cosi` rilevante problema umano e sociale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 28, terzo comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara` facilitata", anziche` disporre che "E' assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. - cfr. S. n. 7/1967, 163/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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