Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1987

Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/1987
Data di deposito
25 maggio 1987
Data di decisione
21 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 6, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 4309

La qualita` di norma statale di principio o di dettaglio deriva dall'oggettiva natura della norma stessa, e non gia` da una mera definizione formale, la quale - in caso di contrasto fra Stato e Regioni - non sarebbe comunque vincolante per la Corte costituzionale. - v. S. nn. 219/1984 e 151/1986.

Massima n. 4310

Nell'ambito del d.P.R. n. 915 del 1982, rivestono natura di norme di principio i soli artt. 1 e 2, i quali delineano gli obiettivi essenziali ed i limiti di operativita` della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti. Le restanti disposizioni di dettaglio sono destinate, invece, ad operare solo in mancanza di norme regionali, dovendo ritenersi che la potesta` legislativa "integrativa" - attribuita alle Regioni dall'art. 6, d.P.R. cit. - non si sostituisca ma si aggiunga a quella "concorrente", e che l'abrogazione ('ex' art. 32, d.P.R. cit.) delle normative regionali previgenti si riferisca solo alle ipotesi di incompatibilita` con le suddette norme statali di principio. Riguardo, poi, alle funzioni amministrative, la mancanza di una clausola generale di competenza residuale a favore dello Stato, esclude che il predetto d.P.R. abbia limitato la portata generale del trasferimento alle Regioni della materia dello smaltimento dei rifiuti, operato dall'art. 101, d.P.R. n. 616 del 1977; ne` sussiste alcuna dilatazione della sfera di competenze statali, in quanto sia le funzioni di "promozione" e "consulenza" che la predisposizione di "criteri generali" e di "norme tecniche" generali da osservare nel settore di cui trattasi, vanno ricondotte nell'ambito della funzione statale di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, lett. a, b, c, d, e, f, 6, lett. f, 32, comma primo, 33 e 34, d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, impugnati dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost.; nonche` degli artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32 e 33 del medesimo d.P.R., impugnati dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Massima n. 4311

Le norme statali che stabiliscono sanzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti hanno natura di norme di dettaglio, e come tali sono suscettive di deroga da parte delle Regioni nell'esercizio della potesta` legislativa ad esse spettante nella materia 'de qua'. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 24 e 28, d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 4312

In materia di smaltimento dei rifiuti, la disposta salvezza delle sole competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome trova adeguata giustificazione nella speciale autonomia degli enti suindicati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento in danno delle Regioni ordinarie).

Massima n. 4313

Il divieto di istituire nuovi organismi per l'esercizio delle competenze statali in materia di smaltimento dei rifiuti non e` dettato a tutela delle competenze regionali, ma concerne la sola amministrazione statale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 3, comma primo della legge di delega n. 42 del 1982 - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 5, d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, impugnato dalla Regione Lombardia per avere istituito un nuovo Comitato interministeriale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. a), b), c), d), e), f), 6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento del policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sollevate dalla regione Liguria, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, nonché le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla regione Lombardia, con il medesimo ricorso;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla regione Lombardia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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